Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15586 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29768/2019 proposto da:

M.D.H., domiciliato ex lege in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.D.H., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della propria istanza dedusse di essere fuggito dal paese a causa del rapporto altamente conflittuale con i propri cugini i quali, essendo numerosi, desideravano impossessarsi del terreno del richiedente che invece era figlio unico. Dopo essere stato aggredito e minacciato, ritenendo di essere in pericolo di vita, decise di fuggire dapprima in Libia e poi in Italia. La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.D.H. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano, che, con Decreto 12 settembre 2019, n. 7259, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente asilo essendo del tutto generico e privo di dettagli;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni prospettate dal ricorrente a fondamento dell’abbandono del proprio paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non essendo presente nella zona di provenienza del richiedente un conflitto armato generalizzato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte sufficienti elementi per ritenere che, in caso di rientro del richiedente nel proprio paese, egli si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità anche alla luce della rete familiare (moglie e figli) presente in Bangladesh;

4. Il decreto è stato impugnato per cassazione da M.D.H. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11; art. 47, comma 1 e art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, dell’art. 46, p. 3, e 31 della direttiva 2013/32/UE; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 8, comma 3, ed art. 46 p. 3 della Direttiva 2013/32; dell’art. 13 p. 3, lett. a) della direttiva 2005/85 e 4 par. 3 della Direttiva 2004/83. In particolare, il Tribunale di Milano avrebbe omesso di fissare il colloquio personale con il ricorrente nonostante questo fosse obbligatorio, in mancanza della videoregistrazione dell’audizione tenutasi presso la Commissione Territoriale.

Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018).

Stante tali principi, è bene sottolineare come non sussista alcun automatismo tra la fissazione dell’udienza di comparizione e l’audizione del richiedente, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 17717 del 2018.

In ogni caso il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 25312/2020). Infatti nel solco di quanto affermato da Cass. n. 21584-20 l’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza.

Tale onere nella specie non risulta adempiuto.

Il Tribunale ha invero motivato adeguatamente la mancata audizione del richiedente, ritenendola non necessaria disponendo di elementi sufficienti per definire il giudizio.

6. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. G) e art. 14.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Denuncia che la motivazione del Tribunale di Milano risulterebbe meramente apparente e priva di riferimenti idonei a comprendere le ragioni di condivisione della decisione della Commissione Territoriale.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe basato il proprio convincimento su informazioni generiche circa la situazione interna del Bangladesh, omettendo di esercitare il proprio potere officioso d’indagine. Non solo, il giudice di merito non avrebbe neppure opportunamente considerato gli episodi di violenza e minaccia subiti dal ricorrente che, se posti in relazione con l’attuale situazione del Bangladesh e con la scarsa efficienza del sistema di giustizia, avrebbero condotto a ritenere integrato il concetto di persecuzione ai fini della concessione dello status di rifugiato. Quanto al rigetto della domanda di protezione sussidiaria si duole della carenza dell’istruttoria, anche in relazione alle condizioni di vita del richiedente nel paese di transito (Libia). Infine, quanto alla sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale, il Tribunale di Milano avrebbe omesso di considerare il lungo tempo trascorso nel territorio nazionale e l’altro livello di integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per l’assenza di un effettivo rischio che il richiedente possa subire, nel caso di rientro in patria, atti persecutori, tramite una motivazione esente da vizi giuridici o formali. Il giudizio sulla credibilità del richiedente è stato effettuato nel rispetto dei principi elaborati da questa Corte, essendo eseguito sulla base di un giudizio unitario e non frazionato. Allo stesso modo si ritiene rispettato il dovere di cooperazione istruttoria che incombe sul giudice di merito e che consiste nella ricerca di informazioni aggiornate, tramite fonti certe e ufficiali, circa la condizione sociopolitica presente nel paese di origine del richiedente, il Bangladesh nel caso di specie, rispetto al quale le fonti utilizzate non evidenziano la presenza di un conflitto armato o di una violenza generalizzata.

Infine, per quanto attiene alla protezione umanitaria, questa Corte ha riconosciuto un ruolo fondamentale all’integrazione sviluppata dal richiedente nel tessuto italiano soprattutto nell’ottica di un giudizio comparativo con la condizioni in cui si troverebbe il richiedente nel caso di rimpatrio. Alla luce di ciò, pur essendo l’aspetto integrativo un elemento importante, esso non rappresenta di per sè elemento sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento di tale forma di protezione, ritenendo assenti indici di vulnerabilità “che testimonino di una disparità tra la vita condotta in Italia e quella che il ricorrente sembra aver condotto nel paese d’origine avuto riguardo alle attività già esercitate e alla permanente rete famigliare”.

7. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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