Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15585 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5740/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MACMOTER SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2004 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio del registro di Bolzano rilevava, all’atto di registrazione della delibera, assunta il 16 marzo 1998 dalla Soc. Macmoter, di azzeramento del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione attraverso la rinuncia di due soci ai crediti derivanti da finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, che il predetto finanziamento, da considerarsi mutuo a tutti gli effetti, non era stato sottoposto a registrazione, e pertanto ingiungeva alla società il pagamento dell’aliquota del 3%, prevista dall’art. 9 della Tariffa di Registro, sulle somme erogate.

La Commissione Tributaria di 2^ grado di Bolzano, confermando con sentenza 22 dicembre 2004 la sentenza di primo grado, ha affermato che pur non essendovi alcun accordo scritto in ordine alle modalità di finanziamento, che la società in difficoltà finanziarie aveva chiesto (con lettera ai soci del 23 gennaio 1996) fosse a tasso zero, la presunzione di mutuo era stata dedotta “in modo puramente indiretto” dalla coi locazione del finanziamento stesso come posta passiva di bilancio, onde non ricorrerebbero i presupposti di tassabilità di cui alla Tariffa di registro.

L’Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla baso di un unico motivo, senza resistenza da parte dell’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi proposto ricorso si deduce la violazione dell’art. 9 Tariffa prima parte annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 22 stesso D.P.R., artt. 115 e 116 c.p.c., oltrechè vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla omessa settoposizione a tassazione di un atto enunciato nella delibera di copertura perdite, concretatosi in un contratto di finanziamento soci iscritto nel bilancio come posta debitoria.

Il ricorso è fondato.

Premesso che, come riconosce la sentenza impugnata, non è intervenuto alcun accordo scritto fra le parti, e che il finanziamento è stato correttamente inserito, quale prestito dei soci, fra le poste passive, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali; o atti scritti) posti in essere fra le parti, intervenute nell’atto che ne contiene l’enunciazione, l’imposta di applica alle disposizioni enunciate. Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento (cfr. Cass. 17899/2005; 5946/2007; 11756/2008), che è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Null’altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

I profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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