Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15585 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25865-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO
MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MIMOLA, GIUSEPPE
FEDELI giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 359/2010 DELLA COMM.TRIB.REG4SEZ.DIST. della
LOMBARDIA, depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 28.12.2007 B.A., sottufficiale dei Carabinieri in quiescenza, chiedeva il rimborso della eccedenza di ritenuta Irpef operata dal sostituto di imposta Inpdap, a decorrere dalla data di collocamento a riposo (31.12.1994), sulla parte di reddito percepita a titolo di pensione costituita dalla indennità di aeronavigazione, considerata base imponibile nella misura del 100% in luogo del 50% dell’ammontare della stessa, come stabilito DAL D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6.
In data 24.4.2008 l’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego del rimborso richiesto, sul rilievo che l’agevolazione fiscale in oggetto è applicabile soltanto nei confronti del personale in servizio effettivo, e non nei confronti dei dipendenti collocati a riposo.
Contro il diniego di rimborso B.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo che lo rigettava con sentenza n. 5 del 2009.
B.A. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano, sez. distaccata di Brescia, che lo accoglieva con sentenza del 14.12.2010.Secondo il giudice di appello il perpetuarsi dell’indennità di aeronavigazione in un trattamento pensionistico aggiuntivo “importa necessariamente il perdurare anche del regime tributario peculiare all’indennità medesima”.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 e del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 53 e 59.
B.A. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa. Detta agevolazione si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25642 del 21/12/2015, Rv. 638081; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16319 del 28/06/2013, Rv. 627141).
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Si compensano le spese dell’intero giudizio considerato che la citata giurisprudenza di legittimità si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016