Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15585 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 22/07/2020), n.15585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16649-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

C.A.M., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

M.G. (P.I. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti PASQUALE

RUSSO, GUGLIELMO FRANSONI e FRANCESCO PADOVINI, presso lo studio dei

quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA CRESCENZIO, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18.1.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.ssa LUISA DE

RENZIS, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo

motivo;

udito l’Avv. GIANNA GALLUZZO, per l’Agenzia delle Dogane e l’Avv.

GUGLIEMO FRANSONI, per la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Sig. M.G. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, l’avviso di accertamento notificatogli dall’AGENZIA DELLE DOGANE, avente ad oggetto una ripresa I.V.A. relativa all’anno 2011, per erronea dichiarazione doganale resa dal predetto quale spedizioniere in rappresentanza indiretta della Assyce Italia s.r.l.;

2. La C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza 1139/2015, avverso la quale il contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza 183/2016, depositata il 18.1.2016, accolse il gravame, ritenendo, da un lato, provata la circostanza che il contribuente avesse agito non già in rappresentanza indiretta (come apparentemente emergente dalla dichiarazione doganale, sulla quale risultava apposto il codice “3”, identificato della spendita di tale qualità), ma diretta e, dall’altro, quale conseguenza di quanto precede, correggibile la dichiarazione doganale, “in quanto l’errore commesso dal contribuente è emendabile in ogni momento, trattandosi di dichiarazione di scienza affetta da vizio della volontà”. Ha, in conseguenza, escluso che il contribuente potesse essere chiamato a rispondere, in solido con la società importatrice, per i vizi della dichiarazione.

3. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita ed ha resistito con controricorso C.A.M., nella qualità di erede di M.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2454 del 1993, art. 199, (cd. D.A.C.), del Reg. n. 2913 del 1992, art. 201, (cd. C.D.C.), nonchè del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto emendabile, in ogni tempo, l’errore commesso dal M. (relativamente all’erronea indicazione, al momento della compilazione della dichiarazione doganale, della qualità di spedizioniere in rappresentanza indiretta anzichè diretta) “trattandosi di dichiarazione di scienza affetta da vizio della volontà”.

2. Con il secondo motivo l’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 1, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la dichiarazione doganale emendabile dal contribuente, pur senza seguire la procedura fissata dalla richiamata disposizione.

3. Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame, ad opera della C.T.R., delle circostanze addotte dall’Ufficio a sostegno della insussistenza dell’errore denunziato dal M. nella compilazione della dichiarazione doganale (e, dunque, in ultima analisi, dell’effettivo svolgimento, ad opera dello stesso, dell’attività di spedizioniere in rappresentanza indiretta).

3.1. Il terzo motivo – da esaminare in via preliminare, quale ragione più liquida alla base della decisione – è inammissibile.

3.1.1. Osserva in proposito il collegio come la censura miri, nella sostanza, ad una rilettura del materiale istruttorio in atti diversa da quella compiuta dalla C.T.R. – in ordine alla tipologia di rappresentanza svolta dal contribuente nell’espletamento della propria attività di spedizioniere doganale per conto della ASSYCE ITALIA S.R.L.: in tal modo, però, essa esorbita dai confini del vizio motivazionale denunziabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ormai circoscritto, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio in questione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01, cit. nonchè, più recentemente, Cass., Sez. 3, 12.10.2017, n. 23940, Rv. 645828-01). Non può, invece, il ricorrente, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 6-5, 7.4.2017, n. 9097, Rv. 64379201).

4. Ne consegue l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei primi due motivi (fondati sull’esistenza di un errore – per quanto detto, escluso dalla C.T.R. – del M. nella dichiarazione doganale; Cfr. da ultimo, per completezza espositiva sul tema, C.G.U.E., 16.7.2020, in causa C-97/19).

5. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di C.A.M., delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di C.A.M., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre rimborso forfettario nell’aliquota del 15% su tale importo ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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