Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15585 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3756/2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA N 5 TOSCANA COSTA in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI, 15, presso lo studio dell’avvocato

CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1193/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1193/5/2015, depositata il 30 giugno 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti del sig. B.R. dal Consorzio di bonifica n. 5 Toscana Costa (di seguito Consorzio), subentrato, ex lege, alla soppressa Unione Montana Alta Vai di Cecina, avverso la decisione della CTP di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2010 e 2011. Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice di secondo grado ammesso le prove documentali depositate solo in grado d’appello dal Consorzio, implicitamente accogliendo l’eccezione del contribuente laddove ha concluso che non era stato adempiuto dal Consorzio l’onere di produzione del piano di classifica (prodotto invece in grado d’appello, al pari dei piani di riparto redatti sulla base di esso e di relazioni tecniche relative alle opere compiute), ciò che avrebbe implicato, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente, la presunzione della sussistenza dei benefici diretti conseguiti dal fondo onerato.

Il motivo è manifestamente fondato.

La difesa svolta dal Consorzio in appello non ha comportato la formulazione di eccezioni in senso stretto, ma la sola allegazione della documentazione dalla quale rilevare l’obbligazione contributiva a carico della parte consorziata. Ne consegue, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661), la legittimità della produzione per la prima volta in allegato al ricorso in appello, attesa la specialità della disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, per il processo tributario rispetto alla disciplina dettata dall’art. 345 c.p.c., per il processo civile, della documentazione relativa al piano di classifica regolarmente adottato ed approvato ed alle opere eseguite dal Consorzio.

A ciò consegue l’accoglimento del secondo motivo, con il quale il Consorzio lamenta l’applicazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 4, 15 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non potendosi prescindere – alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. nn. 25448 e 25449, depositate il 12 dicembre 2016; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 24356, 24360 e 2436, depositate il 29 novembre 2016, in controversie relative al medesimo Consorzio di bonifica n. 5 Toscana Costa; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), quanto al riparto dell’onere probatorio in punto di sussistenza dei benefici diretti e specifici al fondo – dalla valutazione del piano di classifica legittimamente prodotto in atti seppur in appello e dalla verifica da parte del giudice del merito se il contribuente, sia pur incidentalmente dinanzi al giudice tributario, ne abbia specificamente contestato la legittimità.

Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame, alla stregua dei principi di diritto innanzi richiamati, alla CTR della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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