Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15584 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20106/2008 proposto da:

AGRICOLA OLEARIA ARCHINA’ SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASCREA 18, presso

lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA Gaetano, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 65/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato DELL’ACQUA, che nel riportarsi al

contenuto del ricorso ne chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbito il secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Agricola Olearia Archinà ha impugnato l’avviso di accertamento IRPEG-ILOR 1996 notificato dall’Agenzia Entrate di Albano Laziale, denunciando l’assenza di presupposti per procedere induttivamente e la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso affermando che il ritenuto rifiuto di esibizione delle scritture contabili obbligatorie-posto a fondamento dell’accertamento-non sussisteva, per essere state le scritture stesse sottoposte a sequestro da parte del giudice penale.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia, ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo à sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per mancata indicazione del legale rappresentante della Società nella intestazione del ricorso, e per illegibilità della sottoscrizione del conferente la procura.

L’Agricola Olearia Archinà s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 33, in relazione alla asserita illegibilità della firma del legale rappresentante della Società, sul presupposto della irrilevanza di tale circostanza quando la società ricorrente sia esattamente indicata e il nominativo e la funzione del legale rappresentante conferente la procura sia deducibile con certezza tramite i documenti di causa e le risultanze del Registro delle Imprese. Nella specie il nome del legale rappresentante della Società- C.M. – era espressamente indicato nella memoria illustrativa 31/01/2005, la sottoscrizione della procura era leggibile, e la stessa Agenzia aveva indicato la C. quale rappresentante della Società, circostanza peraltro rilevabile in tutti gli atti del giudizio.

Sul punto si formula apposito quesito relativo alla ipotesi in cui nella procura alle liti non sia espressamente indicato il nome del legale rappresentante, ovvero, la firma apposta dal soggetto, sottoscrittore della procura, sia illeggibile, ma da tutti gli atti del giudizio possa comunque evincersi o rendersi identificabile il titolare della firma, la procura debba considerarsi valida ed efficace senza che si verifichi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per essere stata l’eccezione di difetto di procura proposta soltanto in grado d’appello, e per avere quindi la Commissione regionale ritenuto che l’eccezione stessa fosse rilevabile d’ufficio, in quando proponibile in ogni stato e grado del giudizio, sebbene sul merito del ricorso introduttivo si fosse già espresso il giudice di primo grado. Sul punto viene proposto apposito quesito.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia in ordine alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, riproponendo le censure esposte nel ricorso introduttivo in ordine alla impossibilità di produzione delle scritture contabile, sottoposte a sequestro da parte del giudice penale di Velletri e mai restituite alla ricorrente, cui non poteva quindi imputarsi nè la volontà nè la colpa in ordine alla loro mancata esibizione.

Il primo motivo è fondato, e va accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (Cass. 6214/2000, 6359/2008), la carenza nell’atto introduttivo del processo delle indicazioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per la individuazione del legale rappresentante del ricorrente inficia l’atto medesimo e ne determina la inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo; tale nullità tuttavia non sussiste allorchè sia possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato “ad litem” e la riferibilità ad esso della firma in calce al mandato (Cass. 5764/98; 5282/2002; 7168/003), il che richiede una verifica degli atti ,tenendo presente che la coincidenza fra il nominativo del legale rappresentante e di colui che ha rilasciato la procura deve risultare in maniera chiara, non potendosi ritenere dimostrata tale coincidenza – anche nel caso astrattamente prospettabile della titolarità del potere rappresentativo attraverso il registro delle imprese – in presenza di una firma illeggibile, che impedisca la individuazione del soggetto che l’ha apposta (Cass. 5963/2001; 13018/2006).

Nella specie, la ricorrente sostiene di aver indicato il nome del legale rappresentante in una memoria presentata in corso di causa, circostanza disattesa dai giudici di merito, i quali hanno affermato che la citata memoria era sottoscritta soltanto dai difensori e la società poteva avere più rappresentanti, mentre la firma del conferente procura era illeggibile.

L’esame degli atti, che il Collegio ha compiuto, essendo stato denunciato un “error in procedendo”, conferma non soltanto quanto asserito dalla ricorrente sia in ordine alla indicazione del suo nominativo nella memoria in questione, che ben poteva integrare la lacunosità dell’atto iniziale (cfr. Cass. 14449/2006), sia con riguardo alla intestazione del processo verbale di constatazione-ove è indicata come unica rappresentante della Società Archinà (il che rende irrilevante l’ipotesi di una rappresentanza plurima formulata dalla CTR)-ma consente di identificare come quella di ” C.M.” la firma apposta a margine del ricorso introduttivo,in quanto perfettamente sovrapponibile all’altra, regolarmente autenticata, apposta a margine del ricorso per cassazione. Esclusa quindi la circostanza, ritenuta decisiva da parte dei giudici d’appello, della illegibilità della firma della C., quale legale rappresentante della Società Agricola Olearia Archinà s.r.l., la certezza del nome e della specifica funzione o carica della C., e quindi la sua identificazione come legale rappresentante della società ricorrente, è sicuramente desumibile tramite i menzionati documenti (cfr. Cass. S.U. 4810/2005), le cui concordi risultanze in ordine al rapporto organico fra la Società ricorrente e la C. rendono comunque irrilevante la asserita scarsa leggibilità della firma (cfr. Cass. 7331/2010). Il proposto quesito merita dunque,nella specie, risposta affermativa.

L’accoglimento di primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà conoscere del merito dell’impugnazione e liquidare anche le sperse del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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