Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15584 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19103-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 2 motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di vendita, registrato il 23.12.1999, B.A. cedeva a M.L. la quota di sua proprietà di un’area area edificabile, per il corrispettivo di L. 161.700.000.

In data 16.6.2003 il contribuente presentava istanza per la definizione automatica degli anni pregressi a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 con riferimento ai periodi di imposta dal 1997 al 2001.

In data 16.2.2005 l’Agenzia delle Entrate notificava a B.A. avviso di accertamento relativo alla omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell’anno 1999, della plusvalenza realizzata con la citata cessione di area edificabile, che sottoponeva a tassazione separata determinando una maggiore irpef di Euro 17.807,43. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che lo rigettava con sentenza n.107 del 2006.

B.A. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Cagliari che lo accoglieva con sentenza del 25.5.2010. Il giudice di appello osservava che il bene immobile produttivo della plusvalenza era costituito da un area edificabile ricompresa nel piano di lottizzazione per il quale era stata stipulata la convenzione con il Comune; pertanto si trattava di plusvalenza riconducibile all’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. a), soggetta alla tassazione ordinaria e non alla tassazione separata, che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. g-bis) riserva alle plusvalenze di cui all’art. 81 citato, comma 1, lett. b. Ne conseguiva che: il contribuente aveva legittimamente presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 (che esclude dalla definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata); non era operante la proroga di due anni dei termini per l’accertamento, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 per i soggetti che non si avvalgono del condono, ergo l’Ufficio era decaduto dalla potestà di accertamento.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l’eccezione con cui l’appellante deduceva l’erronea inquadramento della plusvalenza nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), soggetta a tassazione separata; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. a) nella parte in cui ha ritenuto la fattispecie in oggetto inquadrabile nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. a) mentre il terreno edificabile ceduto dal contribuente, seppur frazionato mediante convenzione di lottizzazione, era ancora privo di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La ricorrente non deposita, nè riproduce nel corpo del ricorso, gli atti processuali (ricorso introduttivo e atto di appello) necessari per verificare la fondatezza della eccezione di novità della domanda proposta in appello dal contribuente, relativa alla inapplicabilità, alla plusvalenza in oggetto, del regime di tassazione separata. Il motivo è anche infondato perchè dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che la questione della tassabilità, ordinaria o separata, della plusvalenza era già stata posta ed esaminata dal giudice di primo grado ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di condono, presentata dal contribuente a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 sul presupposto della riconducibilità del caso in esame alla fattispecie, condonabile, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), lett. a).

2. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha stabilito il principio che, al fine dell’assoggettamento ad imposizione, nella categoria dei redditi diversi previsti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67) comma 1, lett. a), delle plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili posta in essere al di fuori dell’esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta il provvedimento amministrativo di approvazione della piano di lottizzazione da parte della competente autorità, anche se non sia ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica. (Sez. 5, Sentenza n. 22488 del 04/11/2015, Rv. 637078).

Ne consegue l’erroneità della tesi della Agenzia ricorrente, secondo cui per “terreno lottizzato” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), lett. a) deve intendersi un terreno sul quale siano già state eseguite opere di lottizzazione, e, per converso, la correttezza della sentenza impugnata che ha rilevato, quale dato non controverso, che l’area edificabile in oggetto non solo era compresa in un piano di lottizzazione (approvato), ma era intervenuta anche la stipulazione della relativa convenzione tra il privato ed il Comune.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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