Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15584 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32926/2019 proposto da:

S.A.S., elettivamente domiciliato presso la PEC

dell’avv. MASSIMO RIZZATO, del foro di Vicenza, che lo rappresenta e

difende come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4424/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.A.S., proveniente dal Ghana, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4424 emessa dalla Corte d’appello di Venezia e pubblicata in data 16 ottobre 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, secondo la ricostruzione da lui offerta, è fuggito dal Ghana a causa dei rapporti critici con la nuova moglie del defunto padre, divenuti tesi alla morte del padre per ragioni ereditarie, poichè la donna aveva avvelenato i suoi fratelli ed aggredito il ricorrente per potersi impossessare dell’intera eredità. La Commissione territoriale ha ritenuto inverosimile la storia, che è stata ribadita dal ricorrente in sede di audizione presso il Tribunale.

Anche in Tribunale sono state rigettate le domande del ricorrente, in quanto si è ritenuto che la narrazione fosse poco credibile e contraddittoria: il ragazzo sarebbe riuscito a fuggire dopo aver risposto alle aggressioni della matrigna, aggredendola a sua volta, nonostante la presenza di sette persone; inoltre è stato ritenuto poco plausibile che non si sia rifugiato presso lo zio paterno, anzichè fuggire.

La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione per la genericità degli argomenti addotti nell’atto d’appello e perchè non ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la concessione della protezione sussidiaria richiesta, ovvero la sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una situazione di violenza indiscriminata.

Il ricorso è strutturato in un unico motivo, e lamenta la violazione di quest’ultima norma, poichè assume che la sentenza d’appello avrebbe mancato di motivare nel negare il riconoscimento della protezione sussidiaria. Dunque, della sentenza d’appello viene impugnato solamente il capo 3.2., ove il Giudice territoriale dichiara che il ricorrente – in caso di rimpatrio – non subirebbe rischi per la propria incolumità, stante la situazione politica attualmente stabile del Ghana e motiva sul fatto che non ricorrano le condizioni per il riconoscimento della lett. c), citando – seppur succintamente – alcune COI. Il ricorrente vorrebbe smentire questa affermazione, ma l’esposizione, deve ritenersi per un frettoloso utilizzo di documenti informatici preesistenti con lo strumento spesso abusato del “copia e incolla” (anche all’inizio del ricorso si indica come sentenza impugnata una diversa sentenza, la n. 2001/2019 con una diversa data di deposito), illustra la censura del provvedimento impugnato contrapponendo alla descrizione della situazione in Ghana in esso contenuta, ritenuta frettolosa e insoddisfacente ai fini di delineare l’effettiva pericolosità del territorio per il comune cittadino, la situazione politica e sociale esistente nel diverso stato africano del Gambia, con riferimenti puntuali ai politici attuali, alle condizioni di vita ivi esistenti, alla scarsa tutela dei diritti umani.

Il motivo di ricorso è dunque inammissibile, perchè privo di una illustrazione ad esso pertinente: esso contiene soltanto la semplice enunciazione del vizio perchè tutto quello che segue è inconferente rispetto alla premessa. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA