Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15583 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1419/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 196/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 196/1/2015 la CTR delle Marche accolse l’appello principale proposto dalla sig.ra T.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Ancona che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, con il quale era stato accertato con metodo sintetico, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, il maggior reddito della contribuente rispetto a quello dichiarato, sulla base del possesso di determinati beni indice (autovetture), annullando conseguentemente in toto l’accertamento impugnato ed implicitamente rigettando, quindi, l’appello incidentale con il quale l’Ufficio, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva chiesto confermarsi la piena legittimità dell’accertamento, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stato ritenuto parzialmente giustificato il maggior reddito accertato con i redditi conseguiti dal coniuge e si era ulteriormente ridotto il reddito accertato in forza degli oneri deducibili e detrazioni d’imposta.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo l’accertamento con il quale era stato determinato il maggior reddito IRPEF rispetto a quello dichiarato per l’anno di riferimento in virtù della presenza di beni indice di capacità di spesa, pur in difetto di prova rigorosa, da parte della contribuente, che tali spese fossero state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Di ciò, in effetti, dava conto la stessa sentenza impugnata, laddove aveva ugualmente ritenuto che le somme occorse per l’acquisto per l’acquisto e la manutenzione dell’autovettura BMW provenissero dal marito, dichiarato fallito nel 2005, sul presupposto che la prova costituita da documenti bancari relativi alla provenienza di esse fosse “quasi impossibile”.

In tal modo, la decisione impugnata – che confonde peraltro l’effettiva autovettura sul cui possesso verte l’accertamento presuntivo per l’anno d’imposta in oggetto (trattasi, infatti, non della BMW, presa in considerazione ai fini dell’accertamento per l’anno successivo, oggetto di altro coevo giudizio tra le parti, ma di autovettura Mercedes immatricolata nel 2002 e venduta nel 2006) – si è posta quindi in evidente contrasto con i principi affetiliati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che, quanto all’ambito della prova contraria idonea a superare la presunzione legittimante l’accertamento reddimetrico, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella formulazione applicabile ratione temporis, afferma la necessità che il contribuente dimostri, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21142; Cass. sez. 6-5, ord. 10 agosto 2016, n. 16912; Cass. sez. 6-5, ord. 10 novembre 2015, n. 22944; Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104).

Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 ed art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha implicitamente rigettato, accogliendo in toto l’appello principale della contribuente, quello incidentale dell’Ufficio volto all’affermazione della piena legittimità dell’atto impositivo sia con riferimento alla valenza attribuita al reddito del coniuge della contribuente, sia in relazione all’errata deduzione dal reddito netto degli oneri di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 11 e 12 (T.U.I.R.).

Richiamato, in ordine al primo profilo, quanto già sopra osservato, in relazione al secondo va dedotto quanto segue.

L’accertamento in questione attiene all’anno 2005, trovando dunque applicazione l’art. 38 nella sua formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 170, che individua il reddito determinato sinteticamente come “reddito complessivo netto”, laddove, in relazione alla succitata modifica normativa, solo a partire dall’anno d’imposta 2009, si fa riferimento, come oggetto della determinazione sintetica, al reddito complessivo, risultando quindi legittima, solo in conseguenza dell’applicabilità della succitata modifica normativa, in funzione di parziale abbattimento del reddito determinato sinteticamente, la deducibilità per gli oneri previsti dall’art. 10 T.U.I.R. e le detrazioni di cui agli artt. 11 e 12 del citato Testo Unico.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, alla stregua dei sopra enunciati principi di diritto, alla CTR della Marche in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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