Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15583 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16977/2009 proposto da:

G.A.R. (OMISSIS), quale erede del marito

A.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCIOSO LUCIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZURLO NICOLANGELO giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2 009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 17/10/08,

depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Zurlo Nicolangelo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e deposita cartolina A/R;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 6 marzo 2009 la sezione staccata di Lecce della CTR pugliese ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti di A.G. A., confermando l’avviso di accertamento per IRPEF e ILOR dell’anno 1991. Ha motivato la decisione ritenendo che l’addebito di falsa fatturazione, posto a fondamento dell’atto impugnato, trovava giustificazione sia in anomali pagamenti d’ingenti somme in contanti per asserita forniture di olio fatte dal contribuente alla s.r.l.

Olio del sud, sia in pretese forniture di olio fatte al contribuente dalla s.a.s. Halaesa Olii pur in assenza di prodotto disponibile.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la moglie del contribuente quale sua erede; l’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, al contrario del ministero dell’economia e delle finanze rimasto intimato.

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato nel giudizio di legittimità, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. L’evocazione in cassazione del ministero è dunque inammissibile e il ricorso della parte privata va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimata a resistere.

02. Con il primo motivo (e relativo quesito), la ricorrente denuncia congiuntamente violazione di legge (artt. 2697 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; artt. 115, 116 e 132 c.p.c.) e vizio di motivazione, per aver i giudici d’appello valorizzato, come indicatore di falsa fatturazione, il dato neutro di pagamenti fatti con denaro contante ai sensi dell’art. 1277 c.c., procedendo quindi a convalidare l’accertamento induttivo fatto dall’amministrazione pur in presenza di contabilità regolare e nonostante gli oneri probatori fossero per legge a carico dell’ufficio. La doglianza non è giustificata.

03. In tema di accertamento tributario la legge – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (cfr. anche sull’IVA D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54) – dispone che l’inesistenza di passività o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove certe. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, (Sez. 5^, Sentenza n. 9784 del 23/04/2010).

04. In via generale la giurisprudenza di legittimità ritiene che si possa validamente dimostrare l’assenza dell’effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l’assoluta mancanza di plausibilità dell’allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell’effettivo versamento (Sez. 1, Sentenza n. 11144 del 13/05/2009, in tema di simulazione di quietanza). Tenuto conto che l’importo pagamento in contanti è di circa mezzo miliardo di vecchie lire, non può dirsi che si tratti di elemento neutro, alla luce delle pesantissime sanzioni previste per l’inosservanza di disposizioni dettate per limitare l’uso del contante (D.L. n. 143 del 1991, artt. 1 e 5), il che rende legittimo il ricorso alle presunzioni di cui al precitato art. 39 e all’accertamento conseguente.

05. Si aggiunga che il motivo elude la fondamentale ratio decidendi rappresentata dalle fatture di vendita emesse da Haleasa Olii s.a.s.

alla ditta ricorrente senza avere disponibilità alcuna di prodotto, il costituisce per i giudici d’appello conferma che sia aderente alla realtà l’ipotesi di impossibilità d’acquisto in funzione dell’assenza di capacità produttiva dell’azienda.

06. La stessa ricorrente, nel ricorso per cassazione, trascrive la parte essenziale della motivazione per l’operata rettifica del reddito: “L’inesistenza di dette vendite dalla soc. Haleasa alla ditta Antonucci è stata accertata dai verificatori mediante conteggio per quantità – carico e scarico – della movimentazione giornaliera (acquisti, vendite, rimanenze) dell’olio di oliva vergine e dell’olio di oliva extravergine di oliva ed è risultato che l’emissione di fatture avveniva in assenza di disponibilità contabile di prodotto”. Da qui sorge l’ovvia presunzione che il contribuente non avesse potuto comprare dalla Haleasa quantità di prodotto che, dalla verifica dei registri di magazzino, la venditrice non aveva.

07. Ne deriva la necessità di prova contraria a cura del contribuente, che – onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2 – nulla adduce di specifico a proprio discarico.

08. In proposito, va ricordato che l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici d’inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste e la loro astratta idoneità a rappresentare capacità contributiva, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di eccedente quello effettivo (Sez. 5, Sentenza n. 951 del 16/01/2009).

09. Con il secondo motivo (e relativo quesito), la ricorrente denuncia congiuntamente violazione di legge (artt. artt. 115, 113 e 112 c.p.c.) e vizio di motivazione, per aver i giudici d’appello parlato genericamente di assenza di capacità produttiva dell’azienda e aver solo accennato al fatto che non si può escludere la veridicità di alcune fatture di olio. La doglianza non è giustificata.

10. Le circostanze globalmente esaminate in relazione al primo motivo sono così gravi da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità del contribuente il che rende, dunque, in sè legittima l’adozione di metodologie di tipo induttivo, al pari quelle di tipo analitico, o del servirsi contemporaneamente di entrambe le tipologie (Sez. 5, Sentenza n. 13350 del 10/06/2009).

Ciò rende puramente congetturale e dialogico il riferimento ad alcune fatture, senza che ne risulti inficiata la ratio decidendi.

11. Quanto alla capacità produttiva della ditta Haleasa, si richiamano le considerazioni già svolte sul primo motivo, in ordine alla quantità di prodotto che, dalla verifica cìei registri di magazzino, la venditrice non aveva.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che la contribuente ha presentato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

atteso, inoltre, che la questione circa l’operatività di asseriti giudicati esterni, favorevoli alla contribuente (v. memoria) è inammissibile, sia perchè di essi non v’è cenno, neppure graficamente, nei quesiti di diritto, sia perchè il giudicato penale assolutorio non vincola pacificamente in sede tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010), sia perchè i giudicati tributari per imposte e/o annualità diverse non sono automaticamente estensibili (Sez. 5, Sentenze n. 25200 del 30/11/2009, n. 5943 del 14/03/2007, n. 18041 del 06/08/2009, n. 12249 del 19/05/2010; cfr.

Corte di Giustizia CE, Sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08);

considerato che da tutto ciò consegue, oltre al rigetto del ricorso, anche la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo a favore dell’unica controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate, a favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 8000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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