Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15582 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11611/2006 proposto da:

DINER DOG DI NIZZA ALESSANDRO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in

persona del liquidatore e Socio illimitatamente responsabile,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato FILIANI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NIZZA VITTORIO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2004 – 39/2004 – 41/2004 – 42/2004 –

43/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositate il 17/02/2005

ed il 1/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIONI, per delega dell’Avvocato

NIZZA, che chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Diner Dog di Nizza Alessandro & C. s.a.s. in liquidazione ha impugnato con un unico ricorso cinque sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sez. 26 – in data 7 giugno 2004 e pubblicate fra il 17 febbraio e il 1 marzo 2005, di cui quattro relative ad accertamenti IRPEG – ILOR per gli anni dal 1994 al 1997 ed IVA per gli anni dal 1995 al 1995, la quinta (n.43/26/04) relativa a rettifica parziale IVA per il 1994, sentenze tutte che avevano confermato le sentenze di primo grado, le quali avevano parzialmente accolto, sulla base di CTU, le doglianze della contribuente, riducendo gli imponibili accertati e per quanto attiene la causa relativa all’IVA 1994, anche le sanzioni.

La ricorrente,premesso di aver inutilmente richiesto la riunione delle cause alla Commissione Regionale, che aveva ritenuto di deciderle con separate sentenze, formula quindici motivi di doglianza.

L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso,perchè relativo a cause non perfettamente identiche,in quanto diversificate dal percorso processuale e istruttorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 61, nonchè del D.L. n. 282 del 2002, comma 6, conv. nella L. n. 23 del 2003, e successive proroghe e si sostiene che la controparte si sarebbe tardivamente costituita nel giudizio di primo grado, in quanto il termine sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, sarebbe perentorio, e non avrebbe potuto essere prorogato in favore dell’Amministrazione dal D.L. n. 282 del 2002, art. 16, comma 6, come convertito.

Col secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione passiva e di “ius postulandi” dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi di giudizio per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt.10, 11 e 12, e D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61, comma 1, art. 67, e art. 68, comma 1, e si sostiene che l’intervenuta costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel 1999 come soggetto e autonomo rispetto al precedente inquadramento organico nel Ministero, ha comportato la necessità che l’Agenzia sia rappresentata e difesa in giudizio secondo le norme che regolano la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente autonomo, diverso dagli Uffici periferici del Ministero, con conseguente difetto di costituzione nel giudizio,anche d’appello, dell’Agenzia.

Col terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600, art. 42, commi 1 e 3, per nullità dell’atto accertativo, non sottoscritto dal Direttore dell’ufficio ma dal “capo area di controllo Dr. S.P. dirigente preposto a quel servizio” e si chiede che questa Corte stabilisca se l’atto di accertamento possa essere sottoscritto da terzi che palesemente non sono il Direttore titolare dell’ufficio periferico del Ministero, in assenza di qualsivoglia utile indicazione sulla qualifica dei medesimi, e in assenza di qualsiasi valido atto di delegazione con data certa anteriore alla sottoscrizione dell’atto accertativo stesso e quindi con violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1. Col quarto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, per essere stati gli avvisi impugnati notificati fuori della sede legale della società. Col quinto motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e art. 12, in quanto l’atto di accertamento, non allegato, ma soltanto richiamato negli avvisi,, asseritamene “notificato il 13.12.1998”, non sarebbe stato portato a conoscenza della ricorrente nelle forme di legge. Sul punto si propone quesito circa la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, quando l’atto di accertamento non sia allegato all’atto riferito, con conseguente difetto di motivazione degli accertamenti tutti.

Col sesto e settimo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione ad irregolarità delle operazioni di constatazione e travisamento e contraddittoria trascrizione delle dichiarazioni rese da N.G. avanti alla Guardia di Finanza, circostanze sulle quali i giudici di appello non avrebbero pronunciato, e si propone quesito in ordine alla nullità di accertamenti contenenti circostanze non veritiere.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, relativamente al fatto che nel P.V.C. non si sarebbe tenuto conto di osservazioni scritte inviate a mezzo posta alla Guardia di Finanza da N.G..

Col nono motivo la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75, 89 e 95, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 123, 19 e 20, e art. 53 Cost., sostenendo che le rettifiche effettuate attengono tutte a “spostamenti” di ricavi e costi fra società dello stesso GRUPPO DINER DOG, avente come unico “dominus” N.G., da considerarsi un’unica azienda con più “divisioni operative.

Col decimo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione agli accertamenti IRPERG – ILOR per gli anni dal 1994 al 1997 lamentando sostanzialmente la motivazione di tali accertamenti “per relationem” al P.V.C..

Con l’undicesimo il dodicesimo motivo e il tredicesimo si sostiene, in via gradata, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 1990, art. 7, in relazione ad accertamento di IVA parziale per non essere stato l’obbligo di motivazione assolto nel contesto dell’atto amministrativo di accertamento, che dovrebbe soggiacere – proponendosi sul punto apposito quesito – alla L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7; nonchè per essere stato l’accertamento parziale fondato su dati non certi(tali da stabilire la esistenza di corrispettivi non dichiarati)in quanto recepiti acriticamente dal PVC, (con particolare riferimento all’accertamento IVA 1994); anche in ordine a tale punto si propongono quesiti di diritto circa il riferimento dell’art. 54, comma 5, della normativa IVA a “elementi e dati cartolarmente certi” e alla necessità di attività istruttoria da parte dell’Agenzia).

Col quattordicesimo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perchè i giudici di primo grado avrebbero disposto consulenza tecnica d’ufficio, senza che vi fosse in proposito richiesta di parte,così sostituendo le proprie valutazioni (fondate sui dati forniti dal CTU) alla attività dei verbalizzanti e dell’Ufficio accertatore.

Col quindicesimo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, L. n. 319 del 1980, art. 4, e art. 91 c.p.c., in tema di liquidazione del compenso al CTU, che avrebbe ecceduto i limiti di cui alla L. n. 319 del 1980, nonchè in tema di parziale compensazione delle spese, che avrebbe invertito la proporzionalità della soccombenza.

Il ricorso è inammissibile,dovendosi ritenere in tal senso fondata l’eccezione della Agenzia controricorrente.

Premesso che, come si evince dalla sentenze di primo grado, relative alle II.DD. e all’IVA (anni 1995/97), le stesse sono state decise sulla base di dati parzialmente peculiari per ciascuna,anche se le successive sentenze d’appello,pronunciate dallo stesso Collegio, ne hanno uniformato il percorso,la sentenza relativa ad IVA 1994 non soltanto contiene rilievi e argomentazioni differenti rispetto a quelle relative agli anni successivi (1995/97) – nelle quali fra l’altro nessun punto riguarda esplicitamente l’IVA – ma è oggetto di motivi di ricorso (dall’undicesimo al tredicesimo) riferibili alla sola sentenza IVA 94 (n. 43/26/04), il che esclude in ogni caso, a parte la diversità del periodo d’imposta, il suo esame congiuntamente alle altre.

Considerato pertanto che, secondo le Sezioni unite di questa Corte,il ricorso cumulativo contro una pluralità di sentenze emesse in materia tributaria,anche se formalmente distinte perchè relative a differenti annualità, è ammissibile quando la soluzione, per tutte le sentenze, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d’imposta (Cass. S.U. 13916/2006; 3692/2009, in parte motiva), tale ammissibilità, come si è detto,nella fattispecie non ricorre, riguardando le sentenze, cumulativamente impugnate, anni d’imposta e tributi differenti, rispetto ai quali vengono conseguentemente proposti quesiti di diritto che non sono comuni a tutte le controversie.

Non sussistendo dunque, ancorchè tutte le sentenze risultino pronunciate fra le stesse parti, nè identità del Collegio giudicante, nè identità di struttura argomentativa, in relazione ad anni d’imposta e a tributi in parte differenti (Cass. 19950/2005; 1542/2007), nè soprattutto la prospettazione e la soluzione di identiche questioni di diritto, non ricorrono i presupposti di ammissibilità del ricorso in oggetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessivi Euro 9.200,00 di cui Euro 9.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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