Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15582 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16555/2009 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA

ROCCA CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAVARINI CARLAMBROGIO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 13/02/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 15 maggio 2008 la commissione regionale di Milano ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti di M. S., confermando la legittimità del silenzio/rifiuto sulle istanze di rimborso di IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003. Ha motivato la decisione ritenendo che, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in materia, non vi fossero ragioni per esonerare il contribuente dall’imposta, atteso che l’attività di amministratore di condomini si concretizzava in un’attività ripetitiva di tenuta di contabilità svolta in modo automatico e grazie al presumibile ricorso a collaboratori stabili, alla luce dei rilevanti compensi fatturati a terzi e non altrimenti giustificati. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il contribuente; l’avvocatura erariale resiste con controricorso”. “Sul primo motivo avente per oggetto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (primo periodo) e dell’art. 3 (comma 1, lett. C), e quanto alla sua inammissibilità, si osserva: Il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c. costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità. Deriva da quanto precede, pertanto, che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre a una decisione di segno diverso (Sez. 1^, n.21184 del 2010, Guida al diritto 2010, 49-50, 49). Nel caso in esame il quesito di diritto è costituito dalla mera rielaborazione di una parte della motivazione della sentenza di questa Sezione n. 25612 del 2008 (non massimata), senza alcuna indicazione circa il nesso tra la fattispecie concreta e il principio astratto che si chiede venga affermato (peraltro tralatizio e pacifico in tema di indicatori organizzativi, strumentali e collaborativi e di relativi oneri probatori a carico del contribuente riguardo all’esonero dall’IRAP). Nè vale a meglio specificarne il contenuto, il riferimento fatto, nelle poche righe di premessa illustrativa del motivo, a un brevissimo passo estrapolato dalla sentenza impugnata, dal quale non è dato cogliere il profilo di contrasto con l’enunciato di diritto. In conclusione, detto enunciato, mancando di riferimento alla fattispecie concreta (Sez. U, n.7433 del 2009), non è tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Sez. U, n.7258 del 2007)”.

“Sul secondo motivo avente per oggetto vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5, e quanto alla sua inammissibilità, si osserva: La censura trascura che, nel vigore dell’art.366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;

il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez.U, n. 12339 del 2010, Guida al diritto 2010, 29, 58). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie”.

“Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che la parte ricorrente ha depositato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità dei motivi ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione, sia per quelle ulteriori qui di seguito riportate riguardo ai rilievi formulati dal ricorrente con la memoria in atti:

a. Il contribuente, riguardo alla pretesa idoneità del quesito di diritto sul primo motivo, affida al Collegio “la rilettura delle intere pagine 1-5 e 7 del ricorso”, ma il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè la peculiarità del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale e autosufficiente della censura, funzionalizzata alla immediata e diretta formazione del principio regolativo delle fattispecie concreta; di talchè è inammissibile il quesito che, come nella specie, non contenga tutte le informazioni necessarie per la definizione della controversia, in base alla sola lettura di esso (cfr, da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 2011, in motivazione).

b. Il ricorrente, sulla pretesa idoneità del secondo motivo, richiama “l’illustrazione fornita alle pagg. 5 e 7” ed estrapola alcuni passaggi desunti da pag. 6 del ricorso. Trattasi, però, di proposizione dialogiche e illustrative, non rispondenti ai requisiti dell’art. 366fois, ultima parte, c.p.c; manca, infatti, proprio il necessario momento di sintesi finale, inteso quale nucleo logico/giuridico e fattuale della questione dibattuta e dell’errore motivazionale addotto.

Ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso con regolamentazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 700 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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