Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15581 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1275/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLI 36,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO CIARDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1041/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1041/17/2015, depositata l’8 giugno 2015, non notificata, la CTR della Toscana accolse l’appello proposto dal sig. G.L., limitatamente all’anno d’imposta 2006, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Lucca, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento di tre avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2007, sulla base della determinazione di maggiori redditi da partecipazione del G. in due società in accomandita semplice, a seguito di accertamenti bancari su conti correnti.

La CTR, in accoglimento del gravame, ha annullato l’accertamento anche in relazione all’annualità 2006, ritenendo che il contribuente avesse assolto in maniera esaustiva l’onere della prova su di lui incombente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, col quale denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nn. 2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova idoneo al superamento della presunzione di cui all’art. 32 del citato decreto unicamente in virtù del riferimento all’imputazione dei versamenti oggetto di contestazione a somme erogate dal G. in favore della società e che sarebbero state oggetto di restituzione.

Il contribuente resiste con controricorso.

In primo luogo deve rigettarsi l’eccezione del controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione di autonoma e concorrente ratio decidendi, che sarebbe integrata dal riferimento della decisione non solo al rapporto di debito-credito esistente tra il G. e le due società, ma anche dalla sostanziale corrispondenza dell’ammontare degli importi in entrata ed in uscita, su cui l’Amministrazione finanziaria non avrebbe sollevato alcuna censura.

L’argomento non è condivisibile, dovendosi rilevare che, diversamente da quanto dedotto dal contribuente, la ratio decidendi è unica, sostanziandosi nell’affermazione della sufficienza, ai fini del soddisfacimento dell’onere della prova gravante sul contribuente per superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, della prova, anch’essa presuntiva, della riferibilità dell’ammontare complessivo dei versamenti a restituzione dei prestiti: ciò che risulta oggetto di adeguata censura (cfr. penult. capoverso ricorso, pag. 13).

Censura che risulta fondata, avendo effettivamente la decisione impugnata pronunciato l’annullamento dell’atto impositivo anche per il 2006 sulla statuizione che in tema di accertamento basato su indagini bancarie l’onere probatorio gravante sul contribuente potesse essere soddisfatto mediante prova presuntiva genericamente riferita all’intera massa monetaria documentata.

Detta affermazione si pone, infatti, in contrasto con il principio di diritto affermato in materia da questa Corte, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinando un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15857; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26111; nel senso che la prova del contribuente debba essere idonea a dimostrare il titolo di ciascun versamento o l’origine della provvista si veda anche Cass. sez. 5, 20 giugno 2014, n. 14045).

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria deve dunque essere accolto, in quanto manifestamente fondato.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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