Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15581 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 31/03/08, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 14 maggio 2008 la commissione tributaria regionale di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti di B.R., confermando l’annullamento dell’avviso notificato il 14 aprile 2005 con il quale l’ufficio aveva liquidato maggiori imposte e sanzioni per perdita dei benefici per l’acquisto della prima casa avendo il contribuente rivenduto il 21 giugno 2001 il cespite acquisito il 19 dicembre 1996.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) fosse spirato il triennio decadenziale a decorrere dalla data della rivendita; b) l’acquisto nel 2000 di altro immobile a fini abitativi costituiva situazione equipollente alla fattispecie legale del consentito acquisto di altro alloggio entro l’anno della rivendita di quello oggetto dei benefici.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’agenzia;

il contribuente non si è costituito. Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla sola parte costituita, si osserva:

1. La notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta 27 giugno 2009 (v. ricevuta dell’ufficiale giudiziario) e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

2. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429 – Giust. civ. Mass. 2010, 5, 725).

3. Dall’esame diretto del fascicolo processuale emerge che nulla ha depositato la parte ricorrente, nonostante l’apposito rilievo contenuto nella relazione ritualmente notificata alì.avvocatura erariale (non comparsa); dunque, va dichiara l’inammissibilità del ricorso.

4. Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l’inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702 -Foro it. 2008/ 3, 889; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352 – Giust. civ. Mass. 2009, 7-8).

Nulla di tutto ciò risulta.

5. Conseguentemente il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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