Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15580 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25086/2006 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO SIATA INDUSTRIA ATTREZZATURE TURISTICO

ALBERGHIERE SPA, in persona del Curatore fallimentare pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGHESANO LUCCHESE 29 INT 5,

presso lo studio dell’avvocato PETRUCCIANI GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIMA Angelo Walter con Studio in CAMPOBASSO

TRAV. VIA G. ZURLO 81540 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE Antonio, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 16/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

La società S.I.A.T.A. (Società Industria Attrezzature Turistiche Alberghiere) S.p.A., in persona del Curatore fallimentare, impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Campobasso avvisi di liquidazione I.C.I. per gli anni dal 1993 al 2000, notificatele da quel Comune, con i quali veniva chiesta l’imposta, comprensiva di sanzioni ed interessi. Deduceva la contribuente, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la nullità degli avvisi di liquidazione perchè non preceduti da avvisi di accertamento, l’illegittimità degli atti per gli anni dal 1997 al 1999 per errato calcolo dell’imposta dovuta e l’illegittimità degli interessi liquidati al tasso del 7% semestrale. Per l’anno 2000 deduceva la nullità dell’avviso di liquidazione per mancanza del presupposto impositivo, essendo stata la società S.I.A.T.A. dichiarata fallita con sentenza dell’11.5.2000.

Resisteva il Comune.

La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accoglieva, affermando che l’ente impositore avrebbe dovuto emettere avvisi di accertamento e non di liquidazione, indicando i motivi della pretesa fiscale e gli specifici elementi probatori.

Impugnava il Comune, sostenendo, tra l’altro, la legittimità degli avvisi di liquidazione, dal momento che la società non aveva effettuato alcun versamento e che il controllo del valore imponibile dichiarato, sulle basi delle risultanze catastali, rientrava nell’attività di liquidazione del Comune; affermava, inoltre, che solo per il 1993 l’avviso non conteneva alcuna variazione di rendita, mentre a partire dal 1994 l’ufficio aveva applicato la maggiore rendita attribuita al fabbricato a seguito di variazione per fusione messa in atti dall’U.T.E. il 24.11.1993.

La C.T.R. del Molise, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello.

Avverso detta decisione il fallimento della società S.I.A.T.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Campobasso resiste con controricorso, contrastando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 e 2, per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’emissione dell’avviso di liquidazione, mentre, nella specie, il Comune di Campobasso avrebbe dovuto attivare l’ordinaria procedura di accertamento, non avendo mai la società dal 1993 al 2000 provveduto al pagamento dell’imposta, per cui l’ente impositore non poteva pretendere di rettificare dati mai indicati dalla società.

Con la seconda censura si deduce l’omessa, carente o insufficiente motivazione in quanto la C.T.R. non si era pronunciata sulle doglianze espresse dalla curatela fallimentare in ordine all’erroneo conteggio del tributo e del calcolo degli interessi, pronunciandosi, invece, senza che il Comune ne avesse fatto richiesta sull’esattezza dei calcoli relativi all’imposta in relazione agli anni dal 1997 in poi.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre in primo luogo confutare il fatto sostenuto da parte ricorrente che la società, oltre a non avere mai versato il tributo, punto non contestato tra le parti, non aveva neppure mai presentato la relativa dichiarazione.

Tali affermazioni sono in contraddizione con l’accertamento di fatto espresso in sentenza, accertamento, quindi, insindacabile in questa sede di legittimità; dalla sentenza infatti emerge il contrario. La C.T.R. nel dichiarare la legittimità degli avvisi di liquidazione fa espresso riferimento non solo alle “risultanze della dichiarazione I.C.I. del contribuente” ma anche alle “informazioni fornite dal Ministero delle finanze in ordine all’ammontare delle rendite catastali, che nel caso in esame hanno subito una variazione in aumento a seguito di denuncia per fusione presentata d alla società in data 9.5.1986, riportata in atti dall’U.T.E. dal 24.11.1993, come da certificazione allegata”.

Tutto ciò premesso, come affermato dalla C.T.R., il Comune ha, quindi, emesso gli avvisi di liquidazione in osservanza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, che prevede che la liquidazione dell’imposta de qua debba essere eseguita sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni, nonchè sulla base del sistema informativo del Ministero delle finanze, mentre l’avviso di accertamento (v. comma 2, art. 11 cit.) deve essere emesso solo in caso di omessa presentazione della denuncia o di rettifica della stessa, ipotesi non sussistenti nella specie.

Il secondo motivo è inammissibile, oltre che infondato.

Inammissibile in quanto esprime censure di merito, non proponibili in sede di legittimità. Peraltro, tale censura non coglie neppure nel segno dato che è nel potere della C.T.R., una volta pronunciatasi sulla legittimità degli avvisi di liquidazione, entrare nel merito della questione, rispondendo alle censure avanzate dalla società in ordine alla correttezza dei calcoli. Non sussiste pertanto, l’ultrapetizione denunciata.

Occorre infine dichiarare l’inammissibilità, per mancanza di autosufficienza, della doglianza con la quale parte ricorrente deduce la carente od omessa motivazione della sentenza per avere fatto “esclusivamente riferimento all’atto di appello senza effettuare alcun vaglio delle ragioni esposte dall’appellato, regolarmente costituito in giudizio”, non essendo state illustrate in alcun modo quali fossero le controdeduzioni non prese in considerazioni dalla C.T.R..

Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la curatela del fallimento della società S.I.A.T.A. S.p.A. al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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