Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15580 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25395-2010 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

CAMILLUCCIA 741, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO SAVIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAVIA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Disposti accertamenti dalla G.d.F. a carico della ditta individuale G. & G. di G.G.M., esercente attività di compravendita di automobili, risultava che la stessa era una “cartiera” per emettere fatture false onde consentire ad altri soggetti l’indebita detrazione dell’Iva. Da tali verifiche risultava anche che l’amministratore di fatto era B.G., formalmente semplice dipendente della ditta, per cui gli veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002 quale autore delle violazioni tributarie riscontrate.

1.1 B. impugnava l’avviso di accertamento con ricorso rigettato dalla CTP di Milano con sentenza avverso la quale proponeva appello, rigettato dalla sentenza CTR della Lombardia con sentenza 146/38/09 del 14 luglio 2009.

2. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso con il quale deduce:

2.1 con primo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè la contraddittorietà ovvero carenza della motivazione.

Il contraddittorio è stato attivato soltanto nei confronti del titolare della ditta individuale e non nei confronti del ricorrente, cui è stato notificato l’avviso di accertamento che, però, conteneva solo alcuni stralci dei processi verbali di constatazione non potendo quindi verificare la rilevanza o meno delle parti omesse e dei documenti richiamati ma non allegati. Rileva come non sia sufficiente la conoscibilità degli atti essendo stato indebitamente ristretto lo spazio per la sua difesa.

2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di prova anche sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Rileva come la motivazione non abbia tenuto conto di elementi rilevanti, risultando quindi carente; richiama le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da vari soggetti, ritenendo che ne derivi l’incertezza in ordine alla titolarità effettiva della ditta. Erroneamente la CTR ha fatto rinvio generico a tali dichiarazioni senza esaminarle in via specifica.

3. La Agenzia delle Entrate ha presenta controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo si limita a ripetere argomenti già svolti in sede di appello laddove risulta dalla sentenza che i verbali di constatazione sono stati notificati alla parte unitamente all’avviso di accertamento e, comunque, quest’ultimo incorpora espressamente la parte significativa di tali verbali. Il ricorrente si limita, quindi, alla generica doglianza della assenza della intera motivazione dell’atto dell’Agenzia, circostanza non vera, nè svolge alcun argomento per escludere che la stessa motivazione sia complessivamente esauriente, come ritenuto nella sentenza impugnata, poichè non indica quali siano i punti carenti che abbiano pregiudicato la sua possibilità di difesa.

1.2 Il secondo motivo è inammissibile innanzitutto perchè, pur enunciando vizi di violazione di legge poi non sviluppa alcun argomento riguardo e, poi, la parte chiede espressamente una nuova valutazione in fatto degli stessi elementi probatori già considerati nelle fasi precedenti, attività non ammessa in sede di legittimità.

2. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 15000 oltre spese liquidate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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