Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15580 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15580

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29594/2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD subentrato al soppresso CONSORZIO

DI BONIFICA OSA ALBEGNA, in persona del Presidente pro tempore e

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI N. 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOC. AGRICOLA SANT’ANGELO AL CHIARONE DI E.M. & CO,

EQUITALIA SUD SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2963/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 2963/28/2015, depositata il 26 maggio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (di seguito Consorzio), subentrato, ex lege, al soppresso Consorzio di Bonifica Osa Albegna, dalla Società Agricola Sant’Angelo al Chiarone di Enrica Mazzoni & Co., s.s., nel contraddittorio anche con Equitalia Sud. S.p.A., avverso la decisione della CTP di Viterbo, che aveva invece rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente avverso cartelle di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2009 e 2010.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Le intimate società non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 53 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata indicazione specifica dei motivi d’impugnazione.

Il motivo è inammissibile, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., attiene al solo difetto di pronuncia su domande o eccezioni di merito, dovendo altrimenti essere oggetto l’omessa pronuncia su questione di rito oggetto di censura come diretta violazione della norma processuale che si assume violata, se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2004, n. 22860).

Con il secondo motivo il Consorzio denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, R.D. n. 215 del 1933, art. 21, art. 864 c.c., L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 15 e 16 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto necessaria la notifica di previi avvisi di accertamento e la carenza di motivazione delle cartelle oggetto d’impugnazione.

Il motivo, pur contenendo in realtà plurime censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è ammissibile, essendo articolato in modo da consentirne l’esame autonomo di ciascun profilo (cfr. Cass. sez. unite 9 maggio 2015, n. 9100).

Esso è fondato in ciascuna delle sue prospettazioni.

Invero, premesso che per i contributi consortili è configurabile unicamente la prescrizione quinquennale per la mancata riscossione in detto termine (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass. sez. 5, 10 dicembre 2014, n. 26013), derivandone l’entità in base ai parametri stabiliti secondo le previsioni del piano di classifica, regolarmente adottato ed approvato, quanto al rilevato vizio di motivazione delle cartelle va osservato che non solo parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ne ha riportato il contenuto essenziale, idoneo a determinare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa per gli anni in contestazione, rispetto ai quali la contribuente è stata quindi in grado di far valere le proprie difese; ma va anche rilevato che non è oggetto di contestazione tra le parti che la contribuente sia stata anche destinataria di avvisi bonari, anteriormente alla notifica delle cartelle, di modo che trova senz’altro applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte 14 maggio 2010, n. 11722, ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme, circa l’impossibilità di pervenire alla declaratoria di nullità della cartella per difetto di notifica allorchè la parte abbia in sede d’impugnazione dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, specificamente contestandoli.

Relativamente al terzo motivo ed al quarto motivo, con i quali il Consorzio ricorrente denuncia rispettivamente violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di riparto dell’onere della prova e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, primo tra i quali l’omessa valutazione della mancata contestazione da parte del contribuente del piano di classifica regolarmente adottato ed approvato, è sufficiente richiamare l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte in materia (cfr., tra le molte, oltre alla stessa succitata Cass. n. 11722/2010, ed alla precedente pronuncia sempre delle Sezioni Unite Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 12 dicembre 2016, nn. 25448 e 25449; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657), secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l’onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c., sull’ente che richieda i contributi consortili; essendosi altresì chiarito che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell’atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purchè specifica, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti.

La pronuncia impugnata in proposito confonde la mera inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza con le specifiche indicazioni del piano di classifica, in forza delle quali presumersi la sussistenza dei benefici diretti e specifici ai fondi, salvo contestazione della legittimità del piano di classifica da parte del contribuente.

Va altresì rilevato come analogo contenzioso tra le medesime parti relativo a cartelle di pagamento afferenti ad anni anteriori sia stato definito da questa Corte in senso conforme con le sentenze Cass. sez. 5, nn. 21177, 21178, 21179 e 21180 tutte depositate l’8 ottobre 2014. La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso del Consorzio in relazione ai motivi due, tre e quattro, e la causa rimessa per nuovo esame, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al secondo, terzo e quarto motivo, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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