Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1558 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28118-2005 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANEDDA GIAN

FRANCO;

– ricorrente-

e contro

P.A., PI.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 283/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Alberini Luciano con delega depositata in udienza

dell’Avv. Pontecorvo Edoardo difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notif. in data 9.2.1977 P.M. conveniva in giudizio avanti a tribunale di Cagliari P.A. e P. M., figlie del secondo matrimonio contratto dai comune genitore P.E., deceduto in data (OMISSIS) e, premesso che le convenute occupavano senza titolo i beni siti in agro di (OMISSIS), chiedeva la loro condanna al rilascio dei predetti immobili assumendo di essere l’unica proprietaria dei fondi in parola. Radicatosi il contraddittorio, le convenute contestavano la domanda deducendo di essere comproprietarie insieme all’attrice di detti beni in quanto eredi del comune genitore, beni che esse possedevano in via esclusiva in forza di un atto di divisione concluso in via amichevole con la stessa attrice, di cui alla scrittura privata in data 24.11.1970.

Previa istruzione della causa mediante espletamento della CTU e prove per testi, il Tribunale di Cagliari con sentenza in data 30.05.2002 respingeva la domanda attrice, in quanto i beni erano oggetto di una comunione indivisa tra le parti ed erano posseduti dalle convenute con il consenso dell’attrice, la quale peraltro non aveva allegato alcuna prova di un suo asserito possesso esclusivo. Avverso la suddetta sentenza P.M. proponeva appello deducendo che invece, dalle risultanze processuali (scrittura privata 24.11.70) era emerso che essa aveva posseduto tali beni in via esclusiva per un periodo sufficiente per poterli usucapire; che anzi essendo i terreni in oggetto siti in un comune montano, poteva anche essere da lei invocata l’usucapione speciale ex art. 1159 bis c.p.c..

Dopo la rituale costituzione del contraddittorio, l’adita Corte d’Appello di Cagliari con sentenza n. 283/2005 depos. in cancelleria in data 29.07.2005 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Riteneva la Corte che non era stata allegata alcuna prova in ordine all’interversione del possesso, mentre mancavano i presupposti per un acquisto della proprietà dei beni per usucapione, essendo peraltro inapplicabile nella fattispecie l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c. non essendo stata provata la concreta destinazione agraria dei suoli. Peraltro la richiamata scrittura privata di divisione del 1970 non sottoscritta da P.M., non documentava di per sè il possesso esclusivo dei beni ereditari e non vi erano prove di tale possesso; peraltro il contratto d’affitto concluso tra l’appellante ed il marito di una delle sorelle nonchè l’utilizzo dei terreni potevano essere posti in essere da qualunque comproprietà ria dei cespiti stessi.

Ricorre per la cassazione della predetta statuizione P.M., con ricorso fondato su n. 3 censure, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. le intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’esponente denuncia la violazione “di norme di diritto” e insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla validità della scrittura privata in data 24.11.1970 come “divisione amichevole” e al valore attribuito a detta scrittura in ordine al consenso di essa ricorrente al possesso dei beni da parte delle coeredi.

Secondo l’esponente detto documento non ha alcuna validità come divisione in quanto da lei non sottoscritto e perciò non dimostra in modo assoluto il suo consenso all’ammissione “delle sorellastre” nel possesso dei beni, i quali erano dalle medesime detenute in forza di un contratto di afflitto di tali terreni da lei concluso con E. S., marito di una delle sorelle convenute. D’altra parte la Corte non aveva considerato che sarebbe stato illogico che ella consentisse l’assegnazione alle sorelle di beni di valore superiore alle loro quote nè ha valutato in modo coretto le prove testimoniali e documentali sul possesso esclusivo.

La scrittura privata prodotta infine, era stata redatta solo in vista di un progetto di miglioramento fondiario per ottenere contributi regionali.

Con il 3^ motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143 e 714 c.c. con riguardo all’animus possidendi negato dal primo giudice. Assume che trattandosi di comproprietarie non era necessario l’interversione del possesso e che le emergenze istruttorie (dichiarazione dei testi) avevano invece provato il possesso esclusivo di essa esponente.

Le predette doglianze – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono prive di fondamento.

Il giudice dell’impugnazione in realtà non ha riconosciuto efficacia di divisione alla scrittura privata de qua, non firmata dalla parte , nè ha ritenuto che dalla stessa si potesse dedurre il possesso esclusivo dei terreni da parte di P.M., idoneo ad usucapionem. Ha invero correttamente sottolineato a questo riguardo che la medesima aveva ottenuto nel 1953, all’atto di scomparsa del comune genitore, il possesso di tali beni, ma come comproprietaria dei medesimi. Ha osservato a questo riguardo che “… l’espressione possesso che si trova nella scrittura privata in parola, appare palesemente usata in senso non tecnico, cioè come sinonimo di mera disponibilità materiale”, per cui si doveva ritenere che il possesso (fosse) stato esercitato in conformità al titolo originario”. E’ vero che la Corte sarda ha erroneamente fatto riferimento all’interversione del possesso che in effetti non occorreva nella fattispecie, ma ha anche escluso che l’esponente avesse dato la prova di un suo possesso esclusivo dei beni.

A questo proposito il giudice a quo – conformandosi alla giurisprudenza di questa S.C. – non ha dato decisivo rilevo al contratto di locazione di alcuni fondi conclusi da P.M. con il proprio cognato, considerando che siffatta operazione poteva essere posta in essere anche da ciascuno dei comproprietari o magari con il consenso dei medesimi.

Invero secondo questa S.C. il coerede, che “dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune”. ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009;

Cass. n. 5687 del 20.0601996).

E’ stato inoltre precisato da questa Corte che “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere o stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d’appello denegativa dell’acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell’altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007). Per quanto riguarda le questioni relative alla valutazione della Corte territoriale delle dichiarazione dei testi (a parte il difetto di autosufficienza della censura che non ha riportato integralmente le dichiarazioni stesse), esse involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e quindi inammissibili in sede di legittimità attesa la corretta motivazione priva di vizi logici e giuridici.

In conclusione attesa l’infondatezza dei motivi suddetti (ciò che comporta l’assorbimento del 2^ motivo che fa riferimento all’usucapione di cui all’art. 1159 bis c.c.), il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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