Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1558 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18379/2014 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e

LORENZO LODI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/01/2014, R.G.N. 127/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale – per omesso pagamento di premi e sanzioni in riferimento a tre lavoratori irregolari di P.G. – sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo del credito preteso dall’INAIL;

2. per la Corte di merito, la decadenza, nella specie processuale, non precludeva il diritto dell’ente di richiedere l’accertamento del credito, tuttavia in primo grado l’ente aveva richiesto solo il rigetto dell’opposizione e solo in appello, tardivamente, aveva richiesto l’accertamento della debenza delle somme richieste per l’oggettiva sussistenza dei presupposti individuati nel verbale ispettivo;

3. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese P.G., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 26, comma 1 e dell’art. 36, comma 6 (modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25) del D.Lgs. n. 46 del 1999 e assume che per individuare il dies a quo del termine di decadenza rileva non già il verbale di accertamento ispettivo, peraltro emesso solo dall’INPS e dalla Direzione provinciale del lavoro, sibbene la richiesta di pagamento, inviata con il certificato di variazione del 12 dicembre 2007, in cui l’ente ha liquidato il credito, per premi e maxi sanzione, sulla base del verbale ispettivo relativo ai rapporti di lavoro non regolarizzati e con indicazione del termine di pagamento al 16 gennaio 2008, posto che solo con il predetto certificato di variazione avviene il ricalcolo del premio e la quantificazione dell’importo dovuto dal debitore, provvedimento quest’ultimo rientrante nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, lett. b), nel qual caso, tenuto conto del termine ivi indicato per il pagamento, l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avere luogo, come avvenuto, entro il 31 dicembre del 2009 (primo motivo); mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte di merito limitata alla declaratoria di illegittimità dell’iscrizione a ruolo laddove, stante la specifica domanda dell’opponente, formulata in via principale, e le deduzioni istruttorie dell’ente volte a contrastarla nel merito, avrebbe dovuto esaminare la fondatezza delle pretese al pagamento dei premi e sanzioni (secondo motivo);

5. il secondo motivo del ricorso è da accogliere, dichiarato inammissibile il primo per difetto di interesse;

6. numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento, in sede giudiziaria, dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;

7. depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; l’impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all’art. 24 Cost., di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; la ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn. 22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019);

8. la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligazione azionata;

9. tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l’argomentata necessità di una tempestiva domanda dell’ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell’obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;

10. questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all’esecuzione l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo e prima d’una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l’opposizione all’esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007);

11. se dunque l’opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

12. ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l’opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,644 c.p.c. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;

13. in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento, in sede giudiziaria, dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

14. alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacchè un’eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell’ente;

15. in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l’opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l’obbligazione contributiva, nell’an e nel quantum, l’ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell’opposizione o chiedere anche la condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest’ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all’esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall’istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l’opposizione, ma condannare l’opponente a pagare la minor somma;

16.la sentenza impugnata che non si è attenuta ai predetti principi dev’essere cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere ad esaminare, nel merito, la pretesa impositiva e sanzionatoria, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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