Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1558 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11319-2011 proposto da:

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MALENA, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.P., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3075/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2010 R.G.N. 8436/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per cessazione materia da

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 aprile 2010, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da A.P. nei confronti dell’Azienda Napoletana Mobilità, avente ad oggetto, il riconoscimento, alla stregua della contrattazione collettiva di settore del diritto a fruire di una ulteriore giornata di permesso per essere risultato il numero delle giornate di permesso e ferie già in godimento ridotto unilateralmente dal datore di lavoro di un giorno a partire dal 2001 a seguito del ripristino ex lege n. 336 del 2000 della festività del 2 giugno, con condanna generica al risarcimento del danno per una somma commisurata alla mancata fruizione del permesso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover escludere con riguardo alla formulazione della disciplina collettiva di riferimento la ricorrenza di una presupposizione tale da consentire di ritenere in quella sede autorizzata, a fronte del ripristino di una delle festività soppresse, l’automatica riduzione dei permessi compensativi in godimento.

Per la cassazione di tale decisione ricorreva l’ANM affidando l’impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, l’ A., il quale, poi, presentava anche memoria.

Peraltro, in prossimità dell’odierna udienza le parti depositavano presso la cancelleria della sezione un verbale di conciliazione con il quale componevano stragiudizialmente la vertenza concordando per l’abbandono del giudizio, non accompagnato, tuttavia, come pure previsto dall’atto di transazione, dall’istanza di estinzione del giudizio controfirmata per accettazione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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