Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15579 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24901/2006 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GASPARE GOZZI 161, presso lo studio dell’avvocato PATELLA MARIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato NASCA Pasquale, giusta delega a
margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BARLETTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 12/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato NASCA PASQUALE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento in relazione al
1^ motivo.
Fatto
D.A., proprietaria di un terreno sito nella zona industriale del Comune di (OMISSIS), impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Bari avvisi di accertamento I.C.I., per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, notificatele da quel Comune, con i quali veniva chiesto il pagamento di quell’imposta per un totale di L. 3.879, comprensivo di sanzioni. La contribuente chiedeva l’annullamento degli atti notificati, deducendo che il Comune aveva erroneamente valutato come edificabili i terreni senza, peraltro, indicare quali criteri fossero stati adottati per giungere a quella determinazione.
Si costituiva il Comune avanzando richiesta di conciliazione con la riduzione del 20% sull’importo indicato. Proposta non accettata dalla contribuente.
La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo così come proposto dall’ente impositore.
D.A. impugnava la sentenza, deducendo che il Comune aveva stabilito il valore dei suoli attribuendo un’unica valutazione a tutti i terreni siti nella zona industriale senza tenere conto, come richiesto dalla normativa, delle condizioni intrinseche del suolo; nella specie il terreno era limitrofo con la linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato, per cui buona parte del terreno ricadeva nella zona di rispetto e come tale non edificabile, che lo stesso era intercluso e gravato da una servitù E.N.E.L.;
produceva, inoltre, una perizia estimativa, chiedendo, in via istruttoria, anche una consulenza tecnica d’ufficio.
La C.T.R. della Puglia accoglieva il ricorso, rideterminando il valore del terreno. La contribuente proponeva ricorso per correzione di errore materiale della sentenza in quanto la C.T.R. aveva recepito quale valore del terreno quello indicato nella perizia prodotta con la sigla Vs, indicativo dell’indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni su cui insisterebbe il passaggio, mentre il valore del terreno de quo era stato indicato con la sigla Vf..
La C.T.R. aveva respinto la richiesta, motivando che il valore era stato discrezionalmente attribuito.
Avverso detta decisione D.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non risulta costituito il Comune di Barletta.
Diritto
Con il primo motivo la contribuente lamenta difetto e contraddittorietà della motivazione per avere la C.T.R. affermato di accogliere integralmente l’appello proposto con il quale era stato chiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento, mentre invece aveva modificato il valore del terreno, senza peraltro motivare in alcun modo tale quantificazione discrezionale, come affermato nel provvedimento di rigetto per la correzione dell’errore materiale.
Con la seconda censura si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla lamentata compensazione delle spese processuali.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Infatti la C.T.R. nella motivazione della sentenza condivide tutti i rilievi formulati dalla contribuente, affermando l’illegittimità e l’incongruenza del metodo seguito dal Comune per attribuire il valore al terreno de quo senza avere tenuto conto degli elementi di riferimento previsti dalla normativa. Tuttavia la C.T.R., dopo avere condiviso completamente la tesi dell’appellante ed avere ritenuta non valida la valutazione eseguita dal primo giudice, inopinatamente, in dispositivo attribuisce al terreno dei valori distinti per annualità senza che in motivazione avesse in alcun modo accennato ai criteri tramite i quali aveva attribuito tali valori, discostandosi, peraltro, da quelli offerti dalla contribuente con la perizia prodotta in contraddizione con quanto espresso nella parte motiva della sentenza, nella quale aveva condiviso completamente la tesi di parte appellante.
Anche la seconda censura è fondata, avendo la C.T.R. compensato le spese senza una parola di motivazione, pur in presenza della completa soccombenza del Comune.
Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, cassata sentenza impugnata che ha fatto erronea applicazione della regola iuris, la causa va rinviata per un nuovo esame presso altra sezione della C.T.R. della Puglia. La stessa C.T.R. provvederà anche al governo delle spese di questa fase di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Puglia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010