Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15579 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/11/2016, dep.22/06/2017),  n. 15579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22965/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

405, presso lo studio dell’Avvocato CASU STEFANO, rappresentato e

difeso unitamente all’Avvocato TUMINO EMANUELA, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AG RISCOSSIONE RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 770/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 12/02/2015, depositata

il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.S., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata nell’anno 2009, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non integrando tale presupposto la presenza di una segretaria.

Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per non avere la CIR considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente, è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Orbene, la CTR ha ritenuto che nel caso di specie la presenza di un dipendente con funzioni di segretaria, già accertata in primo grado, non integravano il requisito dell’autonoma organizzazione.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, in relazione al recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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