Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15578 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21001/2006 proposto da:

COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BATISTONI FERRARA FRANCO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

MINERARIA LIGURE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA Nicola Domenico, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIAMANTI RICCARDO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 04/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BATISTONI FERRARA FRANCO, che si

riporta;

udito per il resistente l’Avvocato DIAMANTI RICCARDO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

La società Mineraria Ligure s.r.l. ricorreva alla C.T.P. di Massa Carrara avverso il provvedimento, emesso da quel Comune, di diniego all’istanza di rimborso della c.d. tassa sui marmi, istituita con L. n. 749 del 1911, pagata nell’anno 2000 per un importo pari a L. 15.048.000, in quanto contraria alle normative CEE e perchè costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost..

Resisteva il Comune, invocando la L. n. 428 del 1990, art. 29, che prevede l’impossibilità per il soggetto passivo del tributo relativo ai diritti doganali all’importazione di conseguire, dopo aver trasferito su altri il relativo onere, un arricchimento indebito attraverso la restituzione del tributo da parte dell’ente impostore e chiedendo l’estensione dell’applicazione di tale norma anche per l’imposta de qua; avanzava, inoltre, istanze istruttorie. Controdeduceva la società sostenendo l’inapplicabilità di tale norma al caso di specie.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo la tassa sui marmi equivalente ad un dazio doganale di esportazione, con conseguente inapplicabilità della L. n. 428 del 1990, art. 29, e manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale. Rigettava le istanze istruttorie del Comune.

La C.T.R. della Toscana respingeva l’appello proposto dal Comune, confermando in loto la sentenza di primo grado.

Avverso detta decisione il Comune di Massa Carrara propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La società Mineraria ligure resiste con controricorso, contrastando quanto ex adverso sostenuto. Ambedue le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, per avere la C.T.R. ritenuto inapplicabile la norma de qua, ritenendo che la tassa dei marmi costituisse un tributo all’esportazione, mentre a giudizio del Comune tale norma avrebbe dovuto essere considerata assimilabile ad un dazio doganale all’importazione e non all’esportazione.

Con la seconda censura si lamenta la violazione e falsa applicazione, nonchè insufficiente motivazione in ordine all’art. 3 Cost. e art. 54 Cost., comma 1, in ordine alla L. n. 87 del 1953, artt. 23 e 24, per non avere la C.T.R. motivato adeguatamente in ordine all’esistenza di differenze tra le due ipotesi (diritti all’importazione e diritti all’esportazione) tali da legittimare un diverso trattamento.

Con l’ultimo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’ammissione delle prove richieste dal Comune.

Occorre in via pregiudiziale rilevare che tutti i motivi di ricorso sono privi dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso, infatti, è stato proposto per impugnare una sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore della novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Dispone l’art. 366 bis c.p.c., che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Le SS.UU. di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ. SS.UU. sentt. nn. 7258 e 23732 del 2007) hanno già statuito che la formulazione di un quesito di diritto, anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può ritenersi sussistente, per il solo fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, che ha introdotto a pena di inammissibilità, il rispetto del requisito formale, che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto (anche con la necessaria evidenza grafica (cfr. anche sent. n. 19348 del 2008), tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Va anche specificato che non possono ritenersi equipollenti ai quesiti di diritto da formularsi in calce a ciascun motivo, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., quanto esposto dal ricorrente in sede di conclusioni, in merito ai termini in cui dovrebbe essere motivata nella fattispecie la sentenza di questa Corte ed al principio di diritto a cui dovrebbe uniformarsi il giudice di rinvio.

Anche nel caso di provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., l’illustrazione del motivo deve contenere, sempre a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass. civ. SS.UU. sent. n. 20603 del 2007).

Tutto ciò premesso, poichè il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi da tali principi, i motivi del ricorso in esame vanno dichiarati inammissibili, e, ritenute assorbite tutte le altre censure, il ricorso deve essere respinto. Si ritiene tuttavia equo compensare le spese del presente giudizio dato che la riforma è stata introdotta in epoca quasi contemporanea alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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