Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15578 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13924-2010 proposto da:

DEA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPA, in persona del Commissario

Straordinario legale rappresentate, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARTURO DEL GIUDICE delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FROSINONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 557/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DEL GIUDICE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. DEA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Frosinone, e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione distaccata di Latina, sez. 40, del 5 novembre 2009 n. 557/40/09 relativa ad una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che contestava l’indebita detrazione IVA per tre fatture relative a prestazioni di personale distaccato.

1.1 La sentenza di appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, rigettava la domanda iniziale confermando quindi l’accertamento.

2. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto la sentenza consiste nella mera trascrizione dell’atto di appello della Agenzia delle Entrate ed è, quindi, priva di motivazione.

2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè, essendo la sentenza una mera copia dell’atto di parte, sono stati violati il principio del contraddittorio ed il principio della imparzialità del giudice. A dimostrazione della mancata valutazione rileva come sia stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Dea, che era stato proposto, invece, in un altro giudizio parallelo.

2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35 in relazione al disposto dall’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’ente impositore ha ritenuto indebita la detrazione IVA pari ad Euro 19.252,00 operata dalla DEA in a. s. per le fatture passive n. (OMISSIS) ricevute da Cartiera di Guarcino S.p.A., relative a “prestazioni di servizi rese da ns. personale – 2 unità come da contratto art. 9.6”, ritenendo l’ operazione non rilevante ai fini Iva.

Secondo la società ricorrente non si è in presenza di un mero distacco di personale – caso di operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, comma 35 L. cit., ma di prestazioni di servizi, come risulta dal contratto stipulato. Pertanto non è corretto ritenere che la somma corrisposta consista nella mera copertura del costo complessivo del lavoro e, quindi, l’intero importo è assoggettabile ad Iva.

3. Si costituiscono con un unico controricorso la Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero deduce la inammissibilità del ricorso non essendo stata tale amministrazione parte del giudizio di merito.

La Agenzia delle Entrate, quanto al primo ed al secondo motivo, deduce la idoneità della motivazione della sentenza impugnata al raggiungimento del suo scopo e la indeterminatezza della doglianza sulla motivazione dell’appello incidentale; quanto al terzo motivo, rileva come sia evidente che le fatture erano state emesse a fronte solo della fornitura del personale.

4. DEA spa con memoria tempestivamente depositata insiste sulla presunta nullità della sentenza, richiamando la decisione 20648/2015, per la mera adesione della CTR alle argomentazioni della Agenzia delle Entrate, senza alcuna valutazione delle ragioni della società; ribadisce l’ argomento secondo il quale non vi era stato un mero pagamento del solo apporto dei lavoratori ma era stata pagata la prestazione complessiva; svolge argomenti a sostegno della ammissibilità originaria dell’appello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è estraneo al contenzioso tributario. La sua chiamata in cassazione è, dunque, inammissibile ed il ricorso va esaminato unicamente per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso deve essere rigettato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, proprio con riferimento alla sentenza la cui motivazione consista sostanzialmente nella piena adesione (e ricopiatura) ad un atto di parte, hanno affermato “E’ inoltre da evidenziare che, non rilevando il percorso psicologico del giudice ma le ragioni effettivamente poste a sostegno della decisione, neppure può dedursi in maniera aprioristica….. che, per il solo fatto di essersi limitato a riportare le argomentazioni di un atto di parte, il giudice abbia omesso ogni autonoma valutazione (ovvero abbia omesso di considerare le ragioni della controparte), se ciò non emerge in maniera oggettiva dalla motivazione, ben potendo il giudice avere autonomamente valutato le posizioni ed argomentazioni….., utilizzando poi per motivare la propria decisione le ragion esposte nell’atto di una delle parti (eventualmente anche senza nulla aggiunger ad esse) in quanto ritenute corrette ed esaustive, perciò idonee a dare conto della decisione assunta…” (Sez. Un. civili, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091)”. Ciò, quindi, esclude la fondatezza dei primi due motivi che denunciano quale violazione di legge tale tecnica di motivazione. Poichè la questione non risulta posta sotto il profilo di eventuali vizi rilevanti della motivazione, non vi sono altre considerazioni da fare.

2.1 Quanto al terzo motivo, ne va rilevata la infondatezza. La sentenza di merito fa riferimento all’accertamento della effettività della fruizione di personale distaccato, condizione che integra l’ipotesi della citata norma e, quindi, l’operazione era soggetta ad Iva; tale imposta, perciò, non poteva essere detratta.

Il dato contrario non può essere fondato su quanto dichiarato in fattura.

Le spese, liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 8000 oltre spese liquidate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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