Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15578 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13478-2019 proposto da:

WIJESURIYA ANTONY LEROY CLIFFTON, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SABOTINO 31, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO TOGNON, JACOPO TOGNON;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

F.F., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3165/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che W.A.L.C. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3165/18, del 21 novembre 2018, della Corte di Appello di Venezia, che – rigettando il gravame esperito dalla Società Gestione Sinistri S.r.l., nella qualità di mandataria del predetto W., avverso la sentenza n. 1702/16, del 6 giugno 2016, del Tribunale di Verona – ha confermato la condanna di F.F., B.A. e della società Generali Italia S.p.a. (incorporante la società Alleanza Toro S.p.a.) a risarcire il solo danno non patrimoniale subito dal W., escludendo, nella sostanza, il ristoro del danno patrimoniale e di quello costituito dalle spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal medesimo;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere rimasto vittima – il 13 maggio 2008, nel Comune di San Martino Buon Albergo – di un sinistro stradale, atteso che il ciclomotore dallo stesso condotto veniva colpito, da tergo, dalla vettura di proprietà del B., condotta, nella circostanza, dalla F. ed assicurata per la “RCA” dalla società Alleanza Toro;

– che esso ebbe ad affidare la completa gestione del sinistro alla predetta Società Gestione Sinistri S.r.l., convenendo in giudizio, innanzi al Tribunale scaligero, ciascuno dei soggetti testè menzionati;

– che il primo giudice, riconosciuta la responsabilità della F. nella causazione del sinistro nella misura del 70% (il restante 30% essendo posto a carico dell’attore/danneggiato), ebbe, inoltre, a limitare il risarcimento del danno, sostanzialmente, a quello non patrimoniale, con esclusione anche di quello pari alle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale;

– che proposto gravame dalla mandataria Società Gestione Sinistri S.r.l., la Corte lagunare lo rigettava;

– che avverso tale decisione il W. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi;

– che il primo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., sul rilievo che la condanna alle spese del grado è stata pronunciata nei confronti della Società Gestione Sinistri S.r.l., sebbene essa agisse come mandataria del W.;

– che il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione degli artt. 1223,2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso, nella sostanza, il risarcimento del danno patrimoniale, in difetto di prova di un’effettiva riduzione della capacità futura di produrre reddito, quantunque, assume il ricorrente, fosse stato invece accertato giudizialmente che egli ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 20%, ed inoltre che egli lavorava, con contratto a termine, come facchino/magazziniere presso la società Progetto Pubblicità S.c.a.r.l., e che per il suo minimo livello di scolarizzazione, oltre che per la sua condizione di migrante economico, si potesse presumere che, in futuro, egli avrebbe potuto svolgere solo attività lavorativa di natura fisica e manuale;

– che il terzo motivo lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione degli artt. 99,112 e 132 c.p.c., “non avendo la Corte d’Appello esaminato una specifica doglianza attorea relativa al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da parte del primo Giudice”, limitandosi a riportare la motivazione del Tribunale;

– che il quarto motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 1174 e 1709 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale, non costituendo, secondo il giudice di appello, prova sufficiente delle stesse l’invio del semplice preavviso di fattura indirizzato all’infortunato, avendo, così, disatteso, a dire del ricorrente, il consolidato orientamento delle Corte di merito di tutta l’Italia che riconosce il ristoro di tali spese anche quando sostenute dalle società comunemente chiamate infortunistiche;

– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la sola società Generali Italia, deducendo l’inammissibilità dei motivi – sia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), che in relazione all’avvenuta riduzione, al “minimo costituzionale”, del sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata – e, comunque, la loro infondatezza;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

– che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonchè formulando rilievi alla proposta avanzata dal consigliere relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che la notificazione del presente ricorso, a mezzo posta, alla parte intimata F.F. non risulta andata a buon fine, dal momento che l’avviso di ricevimento attesta la mancata consegna dell’atto per irreperibilità della destinataria;

– che sussiste, pertanto, la necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione, giacchè l’eventuale accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto del presente ricorso produrrebbe effetti anche nei confronti della F.;

– che a tale scopo si reputa necessario attribuire al ricorrente il termine di novanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione, a cura del ricorrente, della notificazione del presente ricorso a F.F., nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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