Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15578 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 16/11/2020, dep. 04/06/2021), n.15578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15012/2018 proposto da:

R.G., difeso avv. REMO DONATELLI;

– ricorrenti –

contro

IFIM SPA, ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato EDOARDO ALBANESE GINAMMI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENZO FORMISANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2099/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia trae origine dalla notifica di due distinti atti di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, dal Tribunale di Teramo, in favore di Banca Terca s.p.a. (Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo) con il quale era stato ingiunto a V.M. il pagamento della somma di Euro 773.450 ed a R.G., il pagamento della minor somma di Euro 568.102. Gli opponenti eccepivano l’incompetenza territoriale del giudice del monitorio, invocavano l’illegittimità, l’inammissibilità o la improponibilità del decreto, l’accertamento della non debenza delle somme ingiunta, deducevano l’errato conteggio degli interessi e spiegavano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da parte della banca.

Si costituiva, in entrambi i giudizi, l’istituto di credito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. I procedimenti venivano riuniti e con sentenza parziale del 30 ottobre 2001, il Tribunale di Teramo, affermava la propria competenza e disponeva per il prosieguo del giudizio.

Con separato atto di citazione del 6 febbraio 2002 R.G. evocava davanti al Tribunale di Teramo, la Tercas S.p.A. chiedendo fosse dichiarata l’inesistenza della fideiussione prestata dall’attore in favore di V.M.. Anche in tale procedimento la banca si costituiva contestando la domanda. Si procedeva alla riunione di tale giudizio a quello precedente, nel quale veniva espletata consulenza e prova testimoniale.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 10 settembre 2010, rigettava le domande di accertamento della nullità, inesistenza, annullabilità o estinzione della garanzia fideiussoria prestata da R.G. in favore di Banca Tercas S.p.A. e, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da R.G. e V.M., revocava il decreto ingiuntivo condannando, V.M., al pagamento della somma di Euro 665.854 e, R.G., al pagamento, in solido con il debitore principale, V.M., della somma di Euro 568.102.

Avverso tale sentenza R.G. e V.M. proponevano appello, con atto di citazione del 21 ottobre 2011, chiedendo la dichiarazione di nullità e, comunque, d’inefficacia, della fideiussione del 19 ottobre 1999 relativa alla posizione di R.G., V.M. e la banca Tercas S.p.A. con conseguente condanna dell’istituto di credito al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Si costituiva nel giudizio di appello IFIM, Istituto Finanziario del Mezzogiorno S.p.A, società subentrata alla S.r.l. Kreos, giusta atto di fusione per incorporazione, a propria volta cessionaria dei crediti della Banca Tercas S.p.A., eccependo la nullità e l’inammissibilità dell’appello, la tardività dell’eccezione di nullità della fideiussione e la sua infondatezza nel merito.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 15 novembre 2017, rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dell’istituto finanziario.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione R.G. affidandosi a un unico motivo. Resisteva con controricorso l’Istituto Finanziario del Mezzogiorno S.p.A. ed entrambe le parti depositavano memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Questa Corte, all’esito della trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 5021 del 25 febbraio 2020, disponeva la trattazione in pubblica udienza, attesa l’assenza di precedenti e la particolarità della questione della nullità della fideiussione per violazione della L. n. 385 del 1993, art. 117, comma 8. IFIM deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma, in relazione agli artt. 14, 15 e 37 del provvedimento della Banca d’Italia n. 12 del 13 dicembre 1994. La ricorrente avrebbe introdotto il tema della nullità e dell’inefficacia della fideiussione, già nelle memorie ex art. 183 c.p.c., di primo grado, concludendo per la nullità, inesistenza e inefficacia “anche per violazione dei principi di correttezza e buona fede”. La questione sarebbe stata, poi, specificamente affrontata in appello, rilevando il contrasto del testo della fideiussione con i punti 15 e 37 del provvedimento della Banca d’Italia. Il punto 37, in particolare, impone l’eliminazione delle condizioni contrattuali che prevedono che le risultanze delle scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente e che limitano l’azione di regresso. Al contrario, l’art. 7 della fideiussione dispone proprio che le risultanze delle scritture contabili della banca fanno prova, in qualsiasi sede, contro il fideiussore. L’art. 10 della stessa fideiussione prevede che il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso nei confronti del debitore, sino all’estinzione delle ragioni creditorie della banca.

Il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non sono riprodotte le clausole della fideiussione di cui si discute nella penultima pagina del ricorso e non è localizzato, all’interno del fascicolo di legittimità, il relativo documento.

Nel ricorso, inoltre, non viene riportato (ma solo richiamato) il punto 15 del provvedimento della Banca d’Italia e la trascrizione si limita al punto 37.

Ma per verificare il rispetto del 366, n. 6 c.p.c. la ricorrente riferisce che a pagina 7 dell’appello avrebbe dedotto che “la fideiussione per cui è causa è gravemente e palesemente difforme dal contenuto tipico determinato dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 12 del 1994 e nella nota n. 73594 del 22 marzo 1995 e tale difformità non può non comportare la nullità della fideiussione ai sensi dell’art. 117 del TUBL”.

Poi a pagina 9 aggiunge che la fideiussione non rispetterebbe i punti 15 e 37 del provvedimento della Banca d’Italia e, più avanti, che le clausole 4 (comma 1) e 5, 6, 7 e 10 della fideiussione contrasterebbe con il predetto punto 37. Deduce di non avere allegato il provvedimento della Banca d’Italia e trascrive il testo dell’art. 37 solo con il ricorso per cassazione, unitamente alla clausola 7 e alla clausola 10 della fideiussione.

Tali elementi sono assolutamente insufficienti. La ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il testo del provvedimento della Banca d’Italia n. 12 del 1994. Secondo constante orientamento di questa Corte, le istruzioni della Banca d’Italia costituiscono atti amministrativi la cui produzione non può aver luogo per la prima volta in sede di legittimità, non essendo le stesse annoverabili tra le fonti del diritto, ai sensi dell’art. 1 preleggi e non trovando pertanto applicazione, rispetto ad esse, il principio jura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., che impone al giudice la ricerca d’ufficio del diritto applicabile (Cass., Sez. III, 10/01/2019, n. 2543; 5/08/2002, n. 11706; 26/06/2001, n. 8742).

In secondo luogo, la ricorrente non impugna la ratio decidendi enunciata a pagina 10 della sentenza impugnata. Secondo la Corte territoriale, infatti, l’invocazione delle disposizioni contenute nei citati artt. 15 e 37 delle disposizioni della Banca d’Italia era avvenuta in modo generico, senza la precisa indicazione delle difformità idonee ad individuare quali, tra le numerose prescrizioni di tali norme, sarebbero state violate. Sotto tale profilo la Corte d’appello ha evidenziato che l’appellante non ha individuato le prescrizioni del provvedimento della Banca d’Italia concretamente violate, aggiungendo che, in sede di gravame, l’appellante aveva ritenuto di non allegare il provvedimento della Banca d’Italia, sostenendo che si tratterebbe di un atto con efficacia normativa.

Davanti al giudice di secondo grado l’appellante ha dedotto genericamente il contrasto della fideiussione con i punti 15 e 37 del provvedimento della Banca d’Italia e l’unico riferimento specifico è quello cumulativo ad una serie di clausole della fideiussione (4, 5, 6, 7 e 10), assumendo che contrasterebbero con il punto 37 del citato provvedimento della Banca d’Italia. Sotto tale ultimo profilo merita di essere segnalato che il citato punto 37 (come pure il precedente n. 15) contiene una lunghissima elencazione di ipotesi di contrasto, del tutto diversificate e non omogenee. Tale profilo era già stato evidenziato dal giudice di appello secondo cui i paragrafi 15 e 37 contengono una lunghissima serie di raccomandazioni tese a contrastare la concorrenza sleale, attraverso l’eliminazione di clausole ritenute in contrasto con i parametri indicati dalla Banca d’Italia. Ma l’appellante non avrebbe individuato quali, tra le numerosissime indicazioni, avrebbero integrato la violazione rilevate ai fini della dedotta nullità della fideiussione.

Il motivo di impugnazione è stato, dunque, ritenuto generico e tale profilo non è contrastato correttamente.

La Corte territoriale ha ritenuto in iure quella censura inidonea ad integrare un motivo di appello scrutinabile. Ne deriva che, non essendo stata impugnata la ratio sulla genericità del riferimento alle due disposizioni del citato provvedimento della Banca d’Italia, essa si è consolidata.

In ogni caso, anche a prescindere da ciò, l’impugnazione è formulata senza dimostrare di avere specificamente individuato, nell’atto di appello, quali fossero, tra le tante previste nel provvedimento della Banca d’Italia, le specifiche violazioni integrate dalle clausole del contratto di fideiussione.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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