Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15577 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13151/2008 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBARINO Domenico con studio in CATANIA V.LE

JONIO 11 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 89/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C. impugnò avanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione, Monte Paschi Serit s.p.a., in materia di tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) in ordine ad un fondo in territorio del Comune di Noto in cui oltre all’attività agricola gestiva un agriturismo.

La CTP di Siracusa rigettò il ricorso.

Il L. propose appello e la CTR lo rigettò.

Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. G.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’articolato motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della superiore normativa che aveva eliminato la assimilazione ex lege dei rifiuti speciali e di quelli urbani, ripristinando però il potere dei Comuni di operare tale assimilazione “per qualità e quantità..” e che imponeva ai Comuni di determinare in concreto le caratteristiche qualitative e quantitative, laddove il Comune di Noto col suo regolamento aveva espresso solo la chiara volontà di provvedere alla assimilazione per esigenze di bilancio, non provvedendo a quanto imposto dalla legge ma indicando i rifiuti “a titolo esemplificativo” e “a prescindere dalla loro quantità”.

Il motivo pecca di autosufficienza.

Questa Corte (sent. n. 15808 del 12/06/2008) ha ritenuto che ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e questa puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate”. Questa Corte ha altresì, ripetutamente osservato (Cass. n. 2005/23093 in caso analogo relativo al regolamento del Comune di Chivasso; Cass. n. 2004/22648) che “allorquando siano sollevate censure che comportino l’esame di un regolamento comunale, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento di cui è contestata la legittimità siano integralmente trascritte o allegate, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzare la rilevanza e la fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all’esame degli atti o ad ulteriori indagini, ciò che a tale giudice è precluso, e non operando il principio iura novit curia con riguardo alle norme giuridiche secondarie che, quali quelle censurate, siano applicative e non integrative di norme legislative”.

Il ricorso non contiene se non la trascrizione di taluni passi del regolamento la cui lettura può avere solo rilevanza suggestiva ma non consente una percezione consapevole dell’intero contenuto dell’atto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese, non essendosi il Comune difeso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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