Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15577 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13921-2010 proposto da:

DEA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPA, in persona Commissario

Straordinario legale rappresentate, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARTURO DEL GIUDICE delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FROSINONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA e FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 556/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DEL GIUDICE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. DEA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Frosinone, e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione distaccata di Latina, sez. 40, del 5 novembre 2009 n. 556/40/09 relativa ad una controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento che rettificavano la dichiarazione annuale della ricorrente per l’anno 2003 in ragione della presenza di dati infedeli ed inesatti, per essere stato dichiarato un eccessivo credito ai fini Iva con la conseguenza di un maggiore debito per Iva (28446,00) ed una modifica della dichiarazione con minore perdita per Irpeg (Euro 63166,00).

1.1 La sentenza di appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso, rigettava la domanda iniziale confermando quindi l’accertamento e dichiarava inammissibile per genericità l’appello incidentale della Dea spa.

2. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto la sentenza consiste nella mera trascrizione dell’atto di appello della Agenzia delle Entrate ed è, quindi, priva di motivazione.

2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè, essendo la sentenza una mera copia dell’atto di parte, sono stati violati il principio del contraddittorio ed il principio della imparzialità del giudice.

2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35 in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’ente impositore ha ritenuto indebita la detrazione IVA pari ad Euro 15.812,12 operata dalla DEA in a. s. per la fattura passiva n. (OMISSIS) ricevuta da Cartiera di Guarcino S.p.A. per un importo di Euro 79.060,61, relativa a “prestazioni di servizi rese da ns. personale – 2 unità come da contratto art. 9.6”, ritenendo l’operazione non rilevante ai fini Iva.

Secondo la società ricorrente non si è in presenza di un mero distacco di personale – caso di operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, comma 35 L. cit., ma di prestazioni di servizi, come risulta dal contratto stipulato. Pertanto non è corretto ritenere che la somma corrisposta consista nella mera copertura del costo complessivo del lavoro e, quindi, l’intero importo è assoggettabile ad Iva.

2.3 Con il quarto motivo deduce la illegittimità del rigetto dell’appello incidentale per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; “dalla lettura dell’atto di appello chiaramente si evince che la società ha ben motivato i motivi e le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, evidenziando quindi i relativi motivi di dissenso rispetto alle tesi sostenute dalla sentenza di primo grado”.

3. Si costituiscono con un unico controricorso la Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero deduce la inammissibilità del ricorso non essendo stata tale amministrazione parte del giudizio di merito.

La Agenzia delle Entrate, quanto al primo ed al secondo motivo, deduce la idoneità della motivazione della sentenza impugnata al raggiungimento del suo scopo e la indeterminatezza della doglianza sulla motivazione dell’appello incidentale; quanto al terzo motivo, rileva come sia evidente che la fattura era stata emessa fronte solo della fornitura del personale; quanto al quarto motivo, rileva che la sentenza è adeguatamente motivata e, comunque, a fronte delle deduzioni in merito, ne rileva l’infondatezza.

4. DEA spa con memoria tempestivamente depositata insiste sulla presunta nullità della sentenza, richiamando la decisione 20648/2015, per la mera adesione della CTR alle argomentazioni della Agenzia delle Entrate, senza alcuna valutazione delle ragioni della società; ribadisce l’argomento secondo il quale non vi era stato un mero pagamento del solo apporto dei lavoratori ma era stata pagata la prestazione complessiva; svolge argomenti a sostegno della ammissibilità originaria dell’appello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è estraneo al contenzioso tributario. La sua chiamata in cassazione è, dunque, inammissibile ed il ricorso va esaminato unicamente per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso deve essere rigettato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, proprio con riferimento alla sentenza la cui motivazione consista sostanzialmente nella piena adesione (e ricopiatura) ad un atto di parte, hanno affermato “E’ inoltre da evidenziare che, non rilevando il percorso psicologico del giudice ma le ragioni effettivamente poste a sostegno della decisione, neppure può dedursi in maniera aprioristica….. che, per il solo fatto dì essersi limitato a riportare le argomentazioni di un atto di parte, il giudice abbia omesso ogni autonoma valutazione (ovvero abbia omesso di considerare le ragioni della controparte), se ciò non emerge in maniera oggettiva dalla motivazione, ben potendo il giudice avere autonomamente valutato le posizioni ed argomentazioni utilizzando poi per motivare la propria decisione le ragioni esposte nell’atto di una delle parti (eventualmente anche senza nulla aggiungere ad esse) in quanto ritenute corrette ed esaustive, perciò idonee a dare conto della decisione assunta…” (Sez. Un. civili, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091)”. Ciò, quindi, esclude la fondatezza dei primi due motivi che denunciano quale violazione di legge tale tecnica di motivazione. Poichè la questione non risulta posta sotto il profilo di eventuali vizi rilevanti della motivazione, non vi sono altre considerazioni da fare.

2.1 Quanto al terzo motivo, ne va rilevata la infondatezza. La sentenza di merito fa riferimento all’accertamento della effettività della fruizione di personale distaccato, condizione che integra l’ipotesi della citata norma e, quindi, l’operazione era soggetta ad Iva; tale imposta, perciò, non poteva essere detratta. Il dato contrario non può essere fondato su quanto dichiarato in fattura.

2.2 In ordine al quarto motivo, la sentenza impugnata ha correttamente valutato come l’appello incidentale non fosse accompagnato da alcun sviluppo di motivi; del resto, lo stesso ricorso sul punto è assolutamente generico. Anche quest’ultimo motivo, quindi, è infondato.

Le spese, liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

Rigetta il e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 8000 oltre spese liquidate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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