Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15577 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35845-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAIDA FABIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1294/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.G. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, nei confronti del Ministero della Salute, per la cassazione della sentenza n. 1294/2018 resa dalla Corte d’Appello di Bologna il 17.5.2018.

2.La sentenza impugnata, accogliendo l’appello del Ministero, ha rigettato le domande risarcitorie proposte dalla F., che assumeva di aver contratto la patologia HCV a seguito di una trasfusione del 1971, patologia rimasta silente fino al 2000 e emersa solo a seguito di alcuni esami, il cui esito la indiceva a proporre prima domanda di indennizzo e quindi la domanda risarcitoria.

3. La corte territoriale ha dichiarato che sulla eccezione di prescrizione, sollevata dal Ministero, rigettata e non oggetto di impugnazione, si fosse formato il giudicato. Escludeva però che l’attrice avesse fornito la prova del nesso causale tra il comportamento asseritamente omissivo del Ministero, rispetto ai suoi doveri di vigilanza, e una patologia insorta nel 1971, quando cioè non era ancora stato individuato neppure il virus HBV, non potendosi ritenere raggiunta la prova neppure sulla base della esclusione delle altre cause di contagio, non essendo stata idoneamente provata, dall’attrice, l’insussistenza di altre cause.

4. La causa era stata avviata alla trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, previa formulazione dal relatore designato di proposta di definizione del ricorso con declaratoria della manifesta fondatezza dello stesso.

5. Poichè però il ricorso risulta notificato al Ministero della Salute non presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo difende ex lege, ma nei confronti dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, e rilevato che nessuno si è costituito per il Ministero, è necessario preliminarmente disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla Avvocatura generale dello Stato entro 60 giorni dalla comunicazione della presente.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020

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