Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15577 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CEPI PICCOLA COOP. A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 338/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 16.5.08,

depositata, il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

1 L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso della soc. coop. Ce.Pi. a r.l. contro un avviso di irrogazione di sanzioni emesso ai sensi della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, per il constatato impiego di due lavoratori irregolari. L’intimata non ha svolto difese.

La sentenza ha preliminarmente confermato il rigetto della formulata eccezione di difetto di giurisdizione, e sul punto si è formato il giudicato, non risultando tale statuizione oggetto di ricorso.

Ha quindi annullato l’atto ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale, n. 144/2005, ha ammesso la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare abbia avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione; e che, “per quanto sopra” (vale a dire per il fatto che non necessariamente l’irregolarità potevasi – forse meglio avrebbe dovuto dirsi “dovevasi” – fa risalire all’inizio dell’anno), “allo stato, non può che ritenersi veritiera l’affermazione della parte ricorrente dove indica come primo giorno lavorativo del personale irregolare proprio il giorno dell’accesso degli ispettori (28.11.2003)”.

L’agenzia, con i due motivi conclusi da idoneo momento di sintesi, censura la sentenza per vizio di motivazione. I motivi appaiono manifestamente fondati: da un lato è insufficiente la motivazione della sentenza nella misura in cui si risolve nella ricezione acritica della dichiarazione resa dalla parte impugnante, secondo la quale il rapporto di lavoro sarebbe iniziato solo il 28.11.2003 con natura di rapporto occasionale, senza indicazione delle ragioni specifiche di simile convincimento; dall’altro è illogica, alla luce della motivazione, la decisione di annullare l’atto in toto, in luogo della eventuale riduzione della sanzione in coerenza con la rilevata consistenza giornaliera della irregolarità.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione, con rinvio per nuova valutazione della regiudicanda;

– che il giudice di rinvio, individuato in altra sezione della medesima commissione regionale, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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