Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15577 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. un., 04/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 04/06/2021), n.15577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 22684 del 2020 promosso da:

NSAB – MLNS MOVIMENTO NAZIONALISTA E SOCIALISTA DEI LAVORATORI, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso

gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

e contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VERBANIA, in persona

del Prefetto pro tempore; I SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE

CIRCONDARIALE DI (OMISSIS), in persona del presidente pro tempore;

COMUNE DI VINZAGLIO;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5364/2020 in data 4

settembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO

che l’associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, ha presentato una lista per le elezioni amministrative del Comune di Vinzaglio, con candidato sindaco P.P.;

che la I Commissione elettorale circondariale di Novara ha ricusato il contrassegno e la lista, per violazione della L. 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma 1, della Costituzione), che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;

che la I Commissione elettorale, nella seduta del 25 agosto 2020, ha ribadito l’esclusione anche a seguito del reclamo dell’associazione politica;

che l’associazione politica ha quindi proposto, avverso tale esclusione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;

che l’adito TAR, con sentenza n. 527 del 2020, ha dichiarato il ricorso irricevibile, per irritualità della notifica, oltre che per violazione del prescritto termine decadenziale (tre giorni) per il deposito del ricorso;

che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5364 in data 4 settembre 2020, ha rigettato l’appello, sia perchè la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica privato, quindi senza il rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 129, comma 3, cod. proc. amm., sia perchè il deposito dello stesso è avvenuto fuori termine, considerato che ai fini della tempestività rileva la data di consegna del plico, non già quella della spedizione;

che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l’associazione NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 settembre 2020;

che il Ministero dell’interno non ha depositato controricorso, ma ha presentato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che in prossimità della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso per cassazione – dopo avere premesso le osservazioni generali e sul caso specifico esposte al TAR Piemonte e quelle presentate in appello al Consiglio di Stato – deduce che il deposito del ricorso sarebbe avvenuto rispettando regole e termini, anche quello di tre giorni dalla notifica;

che – indicati nove profili di analisi: sulla sottoscrizione degli atti; sull’utilizzo del servizio postale; sul deposito; sulla decadenza; sulla regolarità formale dei documenti; sulle udienze e sulla violazione del contraddittorio; sulle contraddizioni rilevate nella sentenza del TAR in merito alla irricevibilità dei ricorsi; sul concetto di ricorso elettorale; sulle ricusazioni e sui rigetti dei simboli per motivi ideologici l’associazione ricorrente lamenta il “documentato arretramento nel giudicando, sia da parte del TAR, sia del Consiglio di Stato, quest’ultimo, ripetendo di fatto le motivazioni del giudice di prime cure, non (avendo) minimamente considerato le evidenti prove sottoposte”;

che, in particolare, la ricorrente rileva che la Corte di Cassazione “non dovrà sindacare solo la sentenza del Consiglio di Stato”, ma – si assume – “dovrà valutare tutto il sistema di filtraggio elettorale che è stato occultamente progettato attorno alle operazioni preparatorie che nell’insieme delinea un gravissimo attacco al principio delle libere elezioni”;

che, nel rassegnare le conclusioni, la ricorrente chiede che “il vuoto giuridico di parte della procedura elettorale” sia “riempito” e che “l’interpretazione illegale nelle istruzioni per le operazioni preparatorie” venga “in ogni caso cancellata”; chiede inoltre “che la difesa in proprio sia sempre permessa in ogni grado in relazione all’art. 24 Cost.” e che “l’agevole notifica e deposito delle impugnazioni non devono essere precluse o ostacolate quando si è raggiunto lo scopo nei termini”; insiste, infine, affinchè, tra l’altro, “non si consenta… di fare ricusazioni valutando denominazioni non esposte o contro documenti non depositati nella presentazione e su temi in ordine politico/ideologico”;

che le censure articolate sono inammissibili, perchè ciò che con esse l’associazione politica ricorrente lamenta sono meri errores in procedendo, i quali non possono, solo in ragione della gravità della violazione che si assume essere stata commessa, ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33692; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2020, n. 19952; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770);

che, in altri termini, gli ipotizzati errori non ineriscono nè all’essenza della giurisdizione nè al superamento dei limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, n. 20168);

che non è infatti consentita la censura della sentenza con la quale il giudice amministrativo adotti una interpretazione di una norma processuale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda (Cass., Sez. Un., 10 giugno 2020, n. 11125);

che neppure può trovare ingresso la doglianza rivolta avverso l’esclusione della lista, presentata dall’associazione politica in questione, dalla competizione elettorale, e ciò per l’assorbente ragione che essa non si correla con la ratio che sostiene la sentenza impugnata: la censura fa infatti valere profili attinenti al merito della controversia, laddove la decisione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di irricevibilità del ricorso al TAR, senza scendere all’esame del fondo del gravame avverso l’esclusione della lista dalla competizione elettorale;

che il ricorso è inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva in questa sede da parte degli intimati;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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