Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15576 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15576
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 295/2012 del Tribunale di Teramo e l’ordinanza
ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., della Corte d’Appello di L’Aquila
letta all’esito dell’udienza del 31 ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Ileana Fedele.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza letta pubblicamente all’esito dell’udienza del 31 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto a M.S. – assunta come docente con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art. 348-ter c.p.c., affidato ad unico motivo;
l’intimata non si è costituita;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità;
qualora l’ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 07/12/2016, n. 25043; Cass. 14/02/2017, n. 3927);
nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 31 ottobre 2013, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione (irrilevante, a tal fine, la data di deposito);
di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 28 aprile 2014, risulta essere tardivo;
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, sicchè è superfluo provvedere previamente in ordine all’eventuale integrazione del contraddittorio ovvero alla rinnovazione della notificazione (nella specie, non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale), trattandosi di attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106);
stante la mancata costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017