Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15576 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.I., V.C., VAS SPORT SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 22/03/07, depositata il 17/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Premesso che, con relazione depositata il 10 maggio 2010, il consigliere relatore “pro tempore” osservava quanto segue: Con sentenza del 17/10/ 2007 la commissione tributaria regionale della Campania respingeva il gravame proposto dall’agenzia delle entrate Napoli4 nei confronti della pronunzia della commissione tributaria provinciale di Napoli di accoglimento delle opposizioni spiegate dalla società VAS SPORT S.a.s. e dai relativi soci in relazione ad avvisi di accertamento di, rispettivamente, maggior reddito d’impresa e maggior reddito di partecipazione. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 32, art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il 2^ motivo denunzia violazione e/o applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi generali in materia di contenzioso tributario, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il primo motivo di ricorso dovrà essere accolto, in quanto si appalesa fondato. Come questa Corte ha già modo di affermare, risponde all’orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, o risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass. 8/1/2009, n. 161).

Orbene, laddove risulta affermato “si conviene, con i giudici di prima istanza, circa l’errore commesso dall’ufficio in fase di accertamento: in particolar modo per non aver preso in considerazione tutti gli elementi oggettivi è soggettivi del caso. Tale errore è stato da parte dei ricorrenti adeguatamente dimostrato con apposita documentazione probatoria, rappresentata sia dalla copia del contratto di cessione, sia dalle copie delle fatture di vendita delle attrezzature e del misuratore fiscale, sia dalla dichiarazione di variazione IVA. Ne consegue che, alla luce dai rilievi che precedono, la commissione ritiene che le deduzioni degli elementi probatori proposti dai contribuenti siano idonee a confutare l’operato dell’ufficio”, il suindicato principio appare invero disatteso dal giudice dell’appello. Dell’impugnata sentenza, assorbito il restante motivo, si porrà pertanto la cassazione, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania, perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”.

“Premesso che, fissata l’adunanza camerale dell’8 giugno 2010, la Corte adottava la seguente ordinanza interlocutoria: rinvia a N.R. per rinnovazione della notifica al sig. S.I. con termine all’uopo di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza”.

“Premesso che, comunicato il 23 giugno 2010 il suindicato provvedimento, l’avvocatura erariale inoltrava il ricorso il 27 luglio 2010 e l’ufficiale giudiziario, dopo un primo tentativo fallito il 23 agosto 2010 per l’avvenuto trasferimento del professionista domiciliatario, notificava l’atto al nuovo indirizzo il 20 settembre 2010; che, conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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