Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15575 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25577/2007 proposto da:

MARANGONI TYRE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio

dell’avvocato BELLI CONTARINI Edoardo, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FANTOZZI AUGUSTO, GIULIANI FRANCESCO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANAGNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell’avvocato

LUCCI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NARDONE Michele,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BELLI CONTARINI EDOARDO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato NARDONE MICHELE, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Marangoni Tyre s.p.a. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone l’avviso di accertamento emessi dal Comune di Anagni in materia di tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU)per gli anni 1998, 1999 e 2000 in rettifica delle superfici dichiarate uso ufficio, servizi mensa ed magazzino. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso. Il Comune propose appello e la Commissione regionale accolse l’appello ritenendo le aree destinate a magazzino erano tassabili, spettando alle società la prova dell’esenzione.

Ricorre per la cassazione della sentenza la società con quattro motivi.

Il Comune di Anagni ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo articolato motivo di ricorso la società contribuente deduce omessa pronunzia sulle questioni sollevate col ricorso introduttivo circa la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 73, il mancato preventivo avviso del Comune a produrre documenti sulla consistenza degli immobili, la mancata autorizzazione all’accesso e la mancata spedizione del preventivo avviso; dell’art. 67 stesso D.Lgs., sul rilievo che il gettito complessivo non può superare il costo; l’infondatezza dell’accertamento per il locale da destinare in cui non potevano prodursi rifiuti e il locale nero fumo in cui si producevano rifiuti speciali e tossici, e, infine la violazione della deliberazione n. 45 del 1998 in ordine ai rifiuti potenzialmente assimilabili a quelli urbani superando i rifiuti prodotti il rapporto di 10 Kg/mq, limite per l’assimilabilità.

Il Comune ha osservato che non si ha omessa pronunzia ma rigetto implicito.

I rilievi del Comune sono pertinenti solo in ordine in ordine alle violazioni “procedimentali” dedotte nella prima parte del motivo medesimo.

Questa Corte (Cass. n. 10636 del 09/05/2007) ha ritenuto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.

Orbene nel caso in esame la questione, seppure non oggetto di esplicita pronunzia, era la premessa necessaria nel senso che il suo accoglimento avrebbe definito il giudizio: avendo la CTR esaminato il merito della questione ha implicitamente e necessariamente rigettato il rilievo. Rilievo d’altra parte inammissibile non avendo il ricorrente dedotto il pregiudizio che da tali violazioni sarebbe a lui derivato, con conseguente difetto d’interesse alla relativa doglianza(arg. ex Cass. n. 1423/07). Sussiste invece l’omessa pronunzia in ordine alle altre due doglianze di merito, avendo le stesse natura di autonoma pronunzia e non premessa logica-giuridica di altra pronunzia.

Va premesso che la classificazione dei rifiuti in urbani, speciali, tossici e nocivi si rinviene nel D.P.R. n. 915 del 1982, in attuazione della direttiva CE sui rifiuti 442 del 1975 che ha sostituito definitivamente gli artt. 268 TULF e segg. di cui al R.D. n. 1175 del 1931. Il D.P.R. n. 915 del 1982, art. 8, comma 4, punto 1 definisce come rifiuti speciali “i residui derivanti da lavorazioni industriali;quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani”, al cui smaltimento (art. 3, comma 3) erano tenuti a provvedere a proprie spese i rispettivi produttori, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla regione, o mediante conferimento ai gestori del servizio pubblico coi quali fosse stata stipulata apposita convenzione.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60, ha poi equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mentre ha mantenuto il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. Su tale impianto normativo è intervenuta la L. n. 146 del 1994, il cui art. 39 ha abrogato il D.Lgs. n. 507 del 1983, art. 60 disponendo l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali “indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 5 nonchè gli accessori per l’informatica”. Il n. 1 della richiamata delibera (riguardante la classificazione dei rifiuti) rimandava – al punto 1.1.1.- ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2, comma 4, punti 1), 3), 4), 5), ricomprendente i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità e qualità non fossero inizialmente assimilabili ai rifiuti urbani; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati o obsoleti; veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso; residui dell’attività di trattamento dei rifiuti. Venivano così assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali (purchè a) aventi composizione analoga a quelli urbani; b) non dessero luogo ad emissioni pericolose e) non fossero stati contaminati da sostanze pericolose), esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2 comma 4, punto 2, e al comma 5 (non incisi dalla delibera interministeriale).

La L. n. 146 del 1994, art. 39, è stato successivamente abrogato dalla L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3 entrata in vigore il 22 maggio 1998, che ha reso operativo il D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi) e, conseguentemente, è stata reintrodotta (ivi artt. 7 e 21 del decreto) la necessità di un provvedimento dell’ente impositore di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività economiche tra le quali è astrattamente iscrivibile quella industriale esercitata dalla società contribuente.

Pertanto, alla fattispecie concernente la tassa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani va applicata ratione temporis, fino al 1997, la L. n. 146 del 1994, art. 39, il quale ha comportato l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di tutti i rifiuti speciali, fatta eccezione soltanto per quelli ospedalieri, tossici e nocivi, eliminando ogni valutazione discrezionale dei Comuni al riguardo e correlativamente la necessità di un provvedimento ad hoc dell’ente locale con conseguente legittimità dell’imposizione della tassa in riferimento ai rifiuti derivanti da lavorazioni industriali,da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi senza alcuna distinzione (Cass. 13851/04).

Per le fattispecie successive il decreto Ronchi ripristina una situazione analoga a quella preesistente con riferimento alla ristabilita potestà del Comune di assimilare per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani (e tra i rifiuti speciali la classificazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, ricomprende anche i rifiuti da lavorazioni industriali) ancorchè avvalendosi dei criteri determinati dallo Stato nell’ambito delle competenze indicate nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. d ovvero – in attesa delle nuove disposizioni – ancora in base alle norme regolamentari e tecniche già vigenti quali la citata Delib. CIPE 27 luglio 1984 (Cass. 18303/04, 18087/04 e 16878/09). Premesso il superiore quadro normativo, questa Corte (Cass. n. 25573/2009) ha ritenuto che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 il quale precisa che “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti” va interpretato nel senso che la disposizione in parola ricollega l’esclusione dalla tassa a che:

1) la superficie deve possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali per le quali in essa si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi;

2) la superficie deve essere destinata, in ragione della attività che vi si svolge, alla formazione di rifiuti speciali, tossici o nocivi;

3) in tale superficie i rifiuti speciali devono formarsi in maniera abituale (Cass. 13851/04).

Osserva in particolare la Corte che “la ricorrenza di tali presupposti va peraltro dimostrata dal contribuente che deve dar contezza della esenzione che costituisce eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale in cui il servizio è istituito. Nè l’intassabilità potrebbe riguardare le zone destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti che rientrano nella previsione di generale tassabilità delle aree a qualsiasi uso adibite.

Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate a quello scopo come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, quali quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 di 1993. (Cass. 19461/03).” La CTR pur affermando, correttamente anche se genericamente, che è obbligo della società “fornire una serie di informazioni che consentano la corretta applicazione del tributo”, corrispondente al soprariconosciuto onere a carico del contribuente di provare l’esenzione, non fa buon uso dei superiori principi, avendo del tutto omesso di valutare la normativa ratione temporis applicabile e, in particolare, gli effetti dell’invocato regolamento comunale in ordine all’asssimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani in relazione al rapporto peso superficie, limitandosi, pur dinanzi ad una espressa deduzione, ad affermare apoditticamente che “l’esclusione ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle superfici ove si producono rifiuti speciali…. non può riguardare. Le pertinenze delle sale di lavorazione e le aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, essendo unicamente escluse le pertinenze delle aree scoperte”.

Col secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 commi 2 e 3 e art. 68, per avere la CTR ritenuto i magazzini tassabili perchè di norma si produrrebbero rifiuti urbani senza considerare il loro stato, inutilizzabilità che doveva portare ad escludere tale capacità; sotto diverso aspetto, avendo ritenuto la CTR tali superfici operative, doveva necessariamente ritenere che si producessero rifiuti speciali. Il Comune osserva che la prova della produzione di rifiuti speciali doveva essere riferita ai locali in questione e non all’intero opificio e che la frase utilizzata,superfici operative, doveva essere valutata in relazione all’intero ragionamento della CTR. Col terzo motivo deduce omessa motivazione per avere la CTR richiamato solamente un precedente giurisprudenziale senza esplicitare l’iter logico della decisione e insufficiente motivazione non avendo il giudice accertato se vi fosse una potenziale capacità di produzione di rifiuti speciali o assimilabile agli urbani.

Il Comune deduce la inammissibilità del motivo perchè attinente al merito.

Col quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 92 del 1997, artt. 7, 18, 21 e 27, della Delib. Interministeriale 27 luglio 1984 punto 1.1.1. e della delibera comunale n. 45/1998 in quanto, seppure equiparati i rifiuti di gomma caucciù e similia quelli urbani ciò lo era a condizione che la produzione annua non superasse il rapporto di 10kg/mq superato nel caso in esame.

Il Comune deduce che il rapporto andava valutato in rapporto ai locali in questione e non alla intera superficie utilizzata dalla società.

I motivi sono però assorbiti nell’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata ad altra Sezione della CTR del Lazio che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA