Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15575 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13278-2010 proposto da:

P.M. domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANCTIS per delega

dell’Avvocato PACE che ha chiesto l’acccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federidco, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.M., ex dirigente Enel, era iscritto alla Previdenza Integrativa Aziendale (PIA), in epoca anteriore al 28.4.1993.

Ha ottenuto dunque la liquidazione, in unica soluzione, della previdenza che gli spettava, al valore attuale, sul cui importo l’azienda ha applicato l’aliquota prevista per il TFR. Il contribuente invece ritenendo che dovesse applicarsi l’aliquota prevista per i redditi da capitale, ha fatto istanza di rimborso, su cui si è formato il silenzio rifiuto, oggetto di conseguente impugnazione.

La Commissione provinciale di Firenze, con sentenza del 22.2.2007 ha accolto parzialmente il ricorso. Su appello dell’Agenzia, la Commissione Regionale, con sentenza del 31.3.2009 ha invece riformato la decisione di primo grado accogliendo in parte la tesi dell’assoggettamento della somma alla tassazione propria del TFR. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, con i quali contesta sia il difetto di motivazione circa la natura del contratto che l’applicazione del regime di aliquota ritenuto applicabile dai giudici di appello.

Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha ritenuto che la somma erogata al dirigente in unica soluzione andava tassata quale reddito da capitale, secondo il regime previsto per chi aveva stipulato prima del 28.4.1993, regime che la nuova disciplina (D.L. n. 699 del 1996) aveva fatto salvo. E dunque nella misura in cui è tassato il TFR. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente, con due motivi.

1.- Con il primo motivo denuncia un’erronea qualificazione del rapporto e della natura della somma elargita, nonchè l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere interamente assoggettabile la percezione di quella somma alla tassazione propria del TFR. Secondo il contribuente il capitale percepito è stato erogato dall’Enel a titolo di previdenza, dunque quale corrispettivo del lavoro effettuato negli anni precedenti, dovendosi escludere la natura invece assicurativo – previdenziale della somma, come sostenuto dai contribuenti e fatto proprio dalla CTR. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il rapporto, come è noto, nasce originariamente tra Enel e dirigenti sulla base di un contratto collettivo del 16 maggio 1985 con cui l’Enel si obbligava a istituire forme di assicurazione sulla vita, che poi hanno preso avvio.

L’accordo collettivo aziendale del 16 aprile 1986 ha poi convertito l’assicurazione sulla vita in un rapporto di previdenza complementare.

La questione oggetto della presente controversia è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi. le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto. in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.). solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, 1917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R)”.

Alla decisione delle Sezioni Unite hanno fatto seguito numerose altre sentenze di questa Corte, che hanno fatto applicazione del suddetto principio (da ultimo Sez. 5, n. 7851 del 2016; Sez. 6, ord. N. 3792 del 2016; Sez. 5 n. 2604 del 2016).

Secondo le Sezioni Unite, dunque, essendo stata operata dal legislatore “una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro”, solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini), riservandone però l’applicazione “alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto”, deve ritenersi che, per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate dipende strettamente “dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse”, che, nel caso di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono composte “da una sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (ed in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, cosicchè possono essere tassate in modo analogo al trattamento di fine rapporto “esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale”, mentre, alle somme corrispondenti al rendimento di polizza, si deve applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757 e 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013).

Il Giudice di merito non ha fatto applicazione della suddetta regola.

Pur avendo la CTR disposto CTU al fine di distinguere, all’interno della somma elargita, quale fosse la parte frutto di investimenti finanziari e quale no, l’accertamento tecnico non ha tenuto conto della regola enunciata dalla Sezioni Unite e poi seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte, anche se ciò è dovuto al sopravvenire della regola giurisprudenziale, al momento della decisione impugnata, dunque non ancora nota.

Il secondo motivo, che denuncia insufficiente motivazione, può dirsi assorbito.

Il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR di Firenze in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto su enunciato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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