Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15575 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. un., 04/06/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 04/06/2021), n.15575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17972/2015 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A., in proprio e quale

mandataria del R.T.I. costituito con le mandanti Garboli Conicos

s.p.a. (poi Garboli s.p.a. ed oggi Impresa P. & C.

s.p.a.), Fr.lli D. s.p.a. (oggi Fall. (OMISSIS) s.p.a.) e

Società del Risanamento di Napoli (oggi Risorse & Sviluppo

Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 18, presso lo

studio dell’avvocato ENNIO MAGRI’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO DE VITO PISCICELU;

– ricorrente –

contro

I.R., M.M., M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. BONOMI 92, presso lo studio del Dott.

ACHILLE DI DUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato LIVIO

PROVITERA;

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 117/2015 per la GIUNTA SPECIALE PER LE

ESPROPRIAZIONI presso la CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

09/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite vogliano dichiarare

inammissibile il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione notificato il 3-9 luglio 2013, i signori I.R., M.G. e M.M. – proprietari di un appezzamento di terreno in (OMISSIS) (in catasto terreni del Comune di Napoli al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), nuove particelle (OMISSIS)), individuato dal Sindaco di Napoli, nella veste di Commissario Straordinario di Governo, con ordinanze n. 1 del 28 maggio 1981 e n. 2 del 3 giugno 1981, per la realizzazione di un intervento di ampliamento e sistemazione viaria della via (OMISSIS), nel quadro degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, ex lege 14 maggio 1981, n. 219, non avendo accettato le indennità determinate in sede amministrativa – convenivano in giudizio la Società Italiana per Condotte d’Acqua e il Comune di Napoli, dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (d’ora in avanti, GSE), istituita presso la Corte d’appello di Napoli, cui chiedevano di determinare le indennità di espropriazione e di occupazione legittima e di condannare i convenuti a depositare le somme dovute presso la Cassa DD.PP.

2.- Il Comune di Napoli eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione delle annualità di occupazione maturate prima dell’ultimo decennio; la Società Italiana Condotte d’Acqua, in proprio e quale mandataria del RTI costituito con le mandanti Garboli Conicos Spa (poi Impresa P. & C. Spa), F.lli D. Spa (poi Fall. (OMISSIS) Spa) e Società per il Risanamento di Napoli (poi Risorse e Sviluppo Napoli Spa), eccepiva a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva, il difetto di legittimazione attiva degli istanti, l’improponibilità della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, la prescrizione e la non debenza dell’indennità di occupazione legittima per il periodo in cui i proprietari avevano avuto la disponibilità di fatto dell’area.

3.- La GSE, con sentenza in data 9 gennaio 2015, riteneva la Società Italiana per Condotte d’Acqua esclusiva legittimata passiva, in quanto concessionaria, ai sensi della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e segg.; escludeva la legittimazione passiva del Comune di Napoli nella veste di concedente; dichiarava improcedibile la domanda relativa all’indennità di espropriazione, in mancanza del decreto di espropriazione; in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, riconosceva l’indennità di occupazione legittima per le sole annualità relative al decennio precedente alla domanda introduttiva del giudizio (notificata il 3 luglio 2013), in misura pari agli interessi legali annuali sull’indennità virtuale di espropriazione, oltre interessi successivi, compresi nel calcolo i manufatti preesistenti ed escluso il valore dei capannoni realizzati dopo la redazione del verbale di consistenza e di occupazione.

4.- Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Società Italiana per Condotte d’Acqua Spa, in proprio e quale mandataria del RTI, sulla base di due motivi, resistiti dal Comune di Napoli e dai signori I.R., M.G. e M.M.. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80, 81 e 84, artt. 100 e 111 c.p.c., per avere – nel ravvisare la propria esclusiva legittimazione passiva – omesso di considerare che, in data antecedente all’instaurazione del giudizio e a decorrere dal 30 settembre 2009, essa non era più concessionaria, in quanto, con Delib. G.M. 20 maggio 2009, n. 857 e determinazione dirigenziale n. 10 dell’11 settembre 2009, il Comune di Napoli aveva disposto la cessazione degli effetti delle convenzioni accessive alla concessione già in essere (per l’attuazione del piano di cui al titolo VIII della legge del 1981 citata), cui era il Comune subentrato, anche ai fini del completamento delle opere e delle attività espropriative che costituivano oggetto della concessione.

1.1.- Il motivo è infondato.

La GSE, affermando la sussistenza della legittimazione passiva dei concessionari di opere pubbliche, realizzate in forza della L. n. 219 del 1981, ha fatto – come rilevato anche dal Procuratore Generale lineare applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la delega conferita ai sensi dell’art. 81 della citata legge identifica nel concessionario il soggetto tenuto a rispondere degli oneri economici scaturenti dalla, pur legittima, esecuzione dell’opera pubblica (cfr. Cass. n. SU n. 6769 del 2009 e n. 22728 del 2011; n. 19959 del 2011, n. 12554 del 2012).

La legittimazione passiva in capo al concessionario, in via esclusiva, delle opere deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che il contenuto concreto della convenzione “non potrebbe derogare – con effetti nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del programma straordinario e specificamente dei proprietari espropriati – a norme di legge che stabiliscono con formule imperative il contenuto e gli effetti delle concessioni medesime” (cfr. Cass. SU n. 22728 del 2011).

La critica sviluppata nel motivo non scalfisce la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale ha individuato nella società ricorrente il titolare secondum jus della legitimatio ad causam, cioè del potere, nella specie, di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto.

E’ utile ricordare che “l’identificazione del responsabile del pagamento delle indennità di espropriazione nel concessionario (ex lege n. 219 del 1981) pone (…) una questione di legittimazione passiva al giudizio di determinazione dell’indennità, vale a dire (…) di una condizione dell’azione intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi essa nella titolarità del potere o del dovere (…) di promuovere o di subire un giudizio, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio. E, diversamente dalla questione della titolarità passiva del rapporto che implica indagini di fatto e decisioni di merito (…) le quali devono essere motivate sulla base degli elementi raccolti in corso di causa, la legittimazione passiva deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda e al rapporto in essa istituito tra il convenuto (in questo caso, il titolare di una concessione ex lege n. 219 del 1981) e la fattispecie dedotta quali causa petendi”.

Il motivo si risolve nella contestazione dell’esito decisorio raggiunto in concreto, quanto all’individuazione dell’effettivo titolare del rapporto controverso dal lato passivo, che è questione attinente al merito della lite e, dunque, rientrante nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr., in generale, Cass. n. 7776 del 2017).

La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, investendo i requisiti di accoglibilità della domanda, è rilevabile d’ufficio dal giudice solo se risulti dagli atti di causa (cfr. Cass. SU n. 2951 del 2016) e, in sede di legittimità, se non occorrano indagini di fatto da compiere, quali sono invece quelle prospettate nel motivo, volte a dimostrare l’assenza in concreto della titolarità passiva del rapporto concessorio in capo alla ricorrente, in contrapposizione a quanto affermato dai giudici di merito, per il tramite di una interpretazione del contenuto e della concreta vigenza della convenzione accessiva al rapporto concessorio.

Il precedente (Cass. SU n. 17190 del 2018) segnalato nella memoria, infine, non è utile alla tesi del ricorrente. Esso si riferisce ad un caso in cui un concessionario era stato condannato al pagamento dell’indennità di esproprio nonostante che l’ablazione del diritto di proprietà, mediante espropriazione, fosse avvenuta con decreto del Comune di Napoli emesso nel 2010, quando la convenzione era già cessata, mentre nella specie si discute dell’indennità di occupazione legittima in un periodo (dal 2002) in gran parte precedente alla invocata cessazione della concessione (nel 2009). Tanto più che non è stata oggetto di specifica censura l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “è rimasta in vigore la parte della convenzione ove è stabilito che “i concessionari restano obbligati a tenere manlevata l’amministrazione deve eventuali danni cagionati nell’espletamento delle procedure espropriative e/o in generale da pretese di terzi connesse alle attività demandate dalle concessioni””.

2.- Con il secondo motivo la Società Italiana per Condotte d’Acqua denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi indicati nel primo motivo, nonchè della L. 29 luglio 1980, n. 385, art. 2,L. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13,L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 12 e 20, art. 1226 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere riconosciuto l’indennità di occupazione legittima dal 10 giugno 1981, data di redazione del verbale di stato di consistenza, mentre i beni erano rimasti nella disponibilità degli stessi proprietari quanto meno fino al 28 luglio 1989, data di redazione del verbale di immissione in possesso, tanto che gli attori vi avevano potuto realizzare, tra il 1981 e il 1989, due capannoni artigianali per ivi svolgervi l’attività di officine meccaniche.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

La questione dell’occupazione legittima nel periodo dal 1981 al 1989 risulta irrilevante, essendo il credito (relativo all’indennità per tale periodo) stato dichiarato estinto per prescrizione decennale e la Società comunque tenuta a versare le somme liquidate per l’occupazione legittima relativa al periodo successivo al luglio 2003.

Ne consegue il difetto in capo alla ricorrente dell’interesse all’impugnazione che – quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. n. 7365 e 15084 del 2006) – consiste in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre rifletti pratici ai fini della soluzione adottata (cfr. Cass. n. 2047 del 2019, n. 6749 del 2012, n. 2051 del 2011, n. 15355 del 2010, n. 7394 del 2008).

3.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi a favore delle parti resistenti, Comune di Napoli e signori I. e M..

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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