Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15574 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28767-2011 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO LIPPI 2,

presso lo studio dell’avvocato LUCILLA ANASTASIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI PLACIDA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2010 della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PLACIDA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notarile del 14.2.1997 P.L. vendeva una porzione di terreno edificabile mq 10.020, di cui era comproprietario con il fratello Placida Giuseppe, al prezzo di Lire 300.600.000.

L’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, rilevato che la porzione di terreno venduto faceva parte di un’area di mq 16.350 valutata, al momento della acquisizione per successione, in complessive Lire 425.700.000, calcolava proporzionalmente il valore iniziale della quota di terreno venduta in Lire 260.888.000, determinando una plusvalenza di Lire 23.888.000, imputata per la metà (Lire 11.944.000) a P.L..

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che lo accoglieva con sentenza n. 132 del 2008, sul preliminare rilievo della nullità della notificazione dell’avviso impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro che lo accoglieva con sentenza del 15.10.2010. Il giudice di appello rigettava la preliminare eccezione di nullità della notifica perchè sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto; nel merito osservava che le controdeduzioni dell’appellato (in ordine alla presenza, nel terreno ricevuto in successione, di una quota di suolo agricolo di valore nettamente inferiore al terreno edificabile) “pur rettificando nella forma l’entità della plusvalenza accertata, non intaccava in maniera sostanziale l’entità del maggior reddito accertato, potendosi considerare irrilevante, e comunque di modestissima entità, il valore del terreno agricolo non rientrante nella compravendita”.

P.L., ricorrente in proprio quale avvocato iscritto all’apposito albo, deduce il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

L’Agenzia delle Entrate non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello, pur dando atto delle controdeduzioni dell’appellato circa il fatto, non controverso, che il valore complessivo iniziale del terreno pervenuto in successione, pari a Lire 425.700.000, comprendeva anche una quota di 2.400 mq di suolo agricolo, valutato Lire 3.000 al mq contro la valutazione di Lire 30.000 al mq del terreno edificabile, non ne ha tratto le necessarie conseguenze. In particolare il giudice di appello non ha raffrontato il valore iniziale della sola area edificabile indicata nella denuncia di successione con il valore finale stabilito nell’atto di compravendita (secondo il ricorrente pari al valore iniziale di lire 30.000 al mq), al fine di verificare se ne sia derivata o non ne sia derivata una plusvalenza tassabile; invece, con motivazione insufficiente e contraddittoria, il giudice di appello si è limitato ad affermare che la compresenza, nella denuncia di successione, di un terreno edificabile unitamente ad una quota minoritaria di terreno agricolo (che necessariamente abbassava il valore medio iniziale dell’intero terreno ricevuto in successione) non incideva “in maniera sostanziale” sulla determinazione della plusvalenza.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio verificando se sussista o meno plusvalenza raffrontando il valore iniziale del terreno edificabile indicato nella denuncia di successione con il valore finale del medesimo terreno edificabile risultante dall’atto di vendita. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.



Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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