Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15574 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10083/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNARITI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNI di RIETI, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

BERTOLONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIETRO CONSORELLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669 terdecie

c.p.c., n. R.G. 326/2015 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il

16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MATOTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con l’indicato provvedimento, il Tribunale di Rieti respingeva il reclamo proposto da P.A. avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso dal medesimo proposto, ex art. 700 c.p.c., nei confronti del Comune di Rieti ed avente ad oggetto la reintegrazione in via cautelare del P. nel posto di lavoro a seguito del recesso per giusta causa adottato dal Sindaco del Comune di Rieti con atto del 30 settembre 2014. Il Tribunale, superata ogni questione di ammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., pur in presenza di una disciplina speciale quale quella introdotta dalla L. n. 92 del 2012, artt. da 48 a 68 (ritenuta applicabile anche al settore del pubblico impiego), escludeva che vi fosse il periculum in mora per il richiesto provvedimento cautelare;

– per la cassazione di tale provvedimento P.A. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., denunciando omesso esame circa un fatto decisivo relativo alla non immediatezza della contestazione ed alla illegittimità del provvedimento espulsivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, mancata valutazione del periculum in mora;

– il Comune di Rieti resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso è inammissibile;

– per giurisprudenza ampiamente consolidata presso questa Corte (per tutte Cass. n. 2505 del 19 febbraio 2003; Cass., S.U., n. 1245 del 23 gennaio 2004; Cass. n. 17561 del 31 agosto 2005; Cass., S.U., n. 13396 dell’8 giugno 2007; Cass., S.U., n. 27537 del 20 novembre 2008; Cass. n. 23410 del 4 novembre 2009 e, più di recente, Cass. n. 3124 dell’8 febbraio 2011 e Cass. n. 8558 dell’8 aprile 2013) il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è proponibile solo avverso provvedimenti giurisdizionali, emessi in forma di ordinanza o decreto, ma in quanto siano definitivi, con carattere decisorio (siano cioè in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale);

– in conseguenza è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il rigetto ex art. 700 c.p.c., trattandosi di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, dovendosi altresì escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, che ha disposto l’inapplicabilità ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dell’art. 669 novies c.p.c., comma 1, sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– conclusivamente, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contoricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA