Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15573 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26457/2006 proposto da:

COBARR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE 3 MADONNE 20 presso lo

STUDIO LEGALE VALENTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati

MALINCONICO Giovanni, MERLI ENRICO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANAGNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell’avvocato

LUCCI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NARDONE Michele,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 08/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato NARDONE MICHELE, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La COBARR S.p.a. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Anagni in materia di tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) in rettifica delle superfici dichiarate uso ufficio, uso mensa e uso magazzino.

La Commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non tassabile la superficie destinata a magazzino.

Il Comune propose appello e la contribuente eccepì solo l’inammissibilità dello stesso per tardività, e la Commissione regionale, rigettata l’eccezione, accoglieva l’appello ritenendo le aree destinate a magazzino erano sicuramente tassabili.

Ricorre per la cassazione della sentenza la Cobarr denunziando, con l’unico motivo, l’omessa motivazione in ordine alle deduzioni ed eccezioni relative alla intassabilità dei locali uso magazzino, che non potevano essere considerate rinunciate, benchè non proposte, non essendo state respinte.

Resiste il Comune di Anagni eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestando le altre ragioni d’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione regionale, dopo avere rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello del Comune, lo accolse con riferimento alla superficie destinata a magazzino, ritenendo che la stessa fosse tassabile, riferendosi la esclusione non alle pertinenze delle superficie in cui si producono rifiuti speciali ma alle pertinenze delle aree scoperte.

E’ di preliminare esame l’eccezione di cui al controricorso di inammissibilità del ricorso in quanto la procura ad litem era stata data in foglio a parte spillato con ricorso.

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. n. 29785/08) ha osservato che ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3 – nella formulazione letterale derivante dalla L. n. 141 del 1997, art. 1 – la procura speciale per il ricorso per Cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso, e non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, dovendosi ritenere, salvo che dal suo testo non rilevi il contrario, che la posizione topografica della procura sia idonea, al tempo stesso, a conferire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura in questione al giudizio cui l’atto accede (Cass. S.U. 1998/2642; 1998/2646; Cass. 1999/288; 2000/46).

Inoltre, poichè la procura rilasciata su di un foglio separato, che sia però congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce, deve essere apprezzata, in forza del menzionato art. 83 c.p.c., comma 3, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso (Cass., 2004/22790), la mancanza della data relativa alla procura non determina la nullità della procura stessa, in quanto la posteriorità di detta procura rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall’intima connessione con il ricorso al quale accede e nel quale la sentenza è menzionata e l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. 1999/7422; 2000/5126; 2001/2145).

Altresì (Cass. n. 12332/09)è stato precisato che la legge non richiede, ai fini della validità della procura, che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura, sia stata redatta nelle prime righe del foglio separato (Cass. 23 aprile 2004 n. 7731). Ne segue che la congiunzione non è esclusa dalla presenza di spazi vuoti.

Passando ora all’esame dell’unico motivo di ricorso, fondato sulla dedotta omessa motivazione non essendo state considerate le eccezioni non rinunciate perchè non rigettate benchè non riproposte in appello (in cui la società appellata aveva dedotto solo la tardività dell’appello del Comune, nei termini sopra esposti), lo stesso deve essere esaminato congiuntamente all’altro motivo di cui al controricorso fondato sulla dedotta inammissibilità del ricorso sul rilievo che il motivo in realtà sottenderebbe un motivo fondato sull’art. 360 c.p.c., n. 3, senza indicazione delle disposizioni violate e senza la proposizione del quesito di diritto.

Il motivo di ricorso per le seguenti considerazioni è inammissibile.

La sentenza, con il richiamo preciso ad una sentenza di questa Corte e l’accoglimento della tesi che “i locali o aree di deposito, come nel caso di specie magazzino di prodotto finito, sono di norma superfici operative e quindi tassabili” ciò comportando “la esclusione ai fini dello smaltimento dei rifiuti urbani delle superfici ove si producono rifiuti speciali (smaltimento a cui deve provvedere tramite ditte specializzate ed a proprie spese il produttore) non può riguardare le pertinenze delle sale di lavorazione e le aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti,affermando che erano unicamente escluse le pertinenze delle aree scoperte” seppur sinteticamente motiva,rigettando implicitamente, e necessariamente, la diversa tesi della società.

Ma la riproposizione in questa sede delle questioni sollevate in primo grado, in ordine alle quali vi sarebbe stato il dedotto vizio motivazionale della sentenza della CTR, per forza di cose non può investire la ratio decidendi fondata sulla diversa considerazione della intassabilità solo delle pertinenze di aree scoperte, principio affermato nella sentenza della CTR e in ordine al quale non v’è doglianza.

Invero in ordine alla questione della dedotta nullità del verbale di accesso per non essere il funzionario incaricato fornito di documento di riconoscimento come prescriverebbe il Regolamento del Comune di Anagni, il motivo è inammissibile perchè certo il motivo non era stato accolto, onde la Cobarr in appello l’avrebbe dovuto sicuramente riproporre.

I residui motivi invocano disposizioni del Regolamento comunale in ordine alle caratteristiche dei locali e sull’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani in relazione alla quantità, non oggetto di considerazione dalla CTR che ha fondato la sua decisione su una diversa ratio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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