Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15573 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20704-2011 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI
4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIROLAMO CARLO GRILLO giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CERIT SPA in persona dell’Amministratore Delegato pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE
161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM.TRIB.REG. della TOPSCANA,
depositata il 25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega
dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Equitalia Cerit spa emetteva nei confronti di R.P. tre intimazioni di pagamento di cartelle esattoriali precedentemente notificate, relative ai seguenti importi: Euro 259,12 per sanzioni amministrative dovute alla Camera di Commercio; Euro 62,87 per recupero spese di giustizia dovute al Tribunale di Torino; Euro 26.981.755,57 per imposte dirette e contributo sanitario nazionale dovute all’Agenzia delle Entrate di Viareggio.
Contro le intimazioni di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pisa che lo accoglieva con sentenza del 30.12.2008, ritenendo che mancasse la prova della avvenuta notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Equitalia Cerit spa proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Firenze che lo accoglieva con sentenza del 25.1.2011. In particolare il giudice di appello osservava che le relate di notifica depositate dall’agente per la riscossione attestavano la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.
Contro la sentenza di appello R.P. propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un’eccezione di natura decisiva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativa alla dedotta nullità della notificazione delle cartelle, non essendo stata offerta la prova dell’avvenuta spedizione dell’avviso di deposito delle cartelle; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata allegazione della ricevuta attestante che al contribuente è stato dato avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., tale non potendosi ritenere l’avviso di deposito contenuto in un modulo prestampato.
Equitalia Cerit spa resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente questa Corte rileva che il difetto di giurisdizione relativo all’intimazione di pagamento delle spese di giustizia, non aventi natura tributaria, non può più essere rilevato per formazione del giudicato implicito (Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008, Rv. 604576).
1. Il primo motivo, articolato come vizio di omessa pronuncia, è infondato. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento del motivo di appello dell’agente per la riscossione, si è espressamente pronunciata sulla regolarità della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento, attestata dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello, con conseguente rigetto della eccezione di nullità reiterata nelle controdeduzioni di parte appellata.
2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza dà atto che nella documentazione depositata dall’agente per la riscossione è presente anche la raccomandata informativa con ricevuto di ritorno, con la quale è stato dato avviso al contribuente del deposito delle cartelle presso la casa comunale, raccomandata spedita il 14.1.2003 ed effettivamente ritirata dall’interessato in data 15.1.2003.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore di Equitalia Cerit spa, liquidate in Euro 18.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Cerit spa, liquidate in Euro diciottomila, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna al rimborso delle spese.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016