Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15573 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. un., 04/06/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 04/06/2021), n.15573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31939/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCIONE 71,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI BRINA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GERHARD BRANDSTATTER;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2019 della CORTE DEI CONTI – II SEZIONE

GIURISDIZIONE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 19/03/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott.

LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso

inammissibile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A seguito di indagini e accertamenti intrapresi dal 2013 dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei Conti nei confronti del Dott. D.A., quale Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, in merito alle c.d. “spese riservate” effettuate attingendo al capitolo di bilancio dedicato nel corso del suo mandato, lo stesso nel 2014 veniva convenuto in giudizio dinanzi al giudice erariale. Gli era imputato un illecito utilizzo delle somme stanziate annualmente sul predetto capitolo di bilancio nonchè l’illecita appropriazione di energie lavorative di personale della Provincia.

2. – All’esito del giudizio di primo grado il Dott. D. veniva ritenuto responsabile e condannato al pagamento in favore della Provincia autonoma di Bolzano dell’importo di Euro 385.890,36 per il danno erariale ad essa arrecato mediante l’indebito utilizzo delle somme stanziate sul c.d. fondo riservato del Presidente dell’Ente e la connessa indebita appropriazione di energie lavorative di personale provinciale.

3. – Proponevano appello sia la Procura Regionale, le cui richieste erano state accolte solo in parte in primo grado, sia gli altri amministratori provinciali anch’essi convenuti in giudizio, sia il Dott. D., che chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio contabile stante la pendenza a suo carico di procedimento penale per gli stessi fatti, ritenuto pregiudiziale.

4. – La Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 85/2019, in data 19 marzo 2019, qui impugnata, rigettava l’istanza di sospensione e procedeva all’esame del merito, rigettando sia l’appello della Procura che quello del Dott. D., confermando l’affermazione di responsabilità erariale in capo allo stesso e la condanna inflitta in primo grado.

5. – D.A. propone ricorso per cassazione, che consta di un unico, articolato motivo, illustrato da memoria, nei confronti del Procuratore generale della Corte dei Conti – Sezioni giurisdizionali centrali – per l’annullamento della sentenza della Corte dei Conti Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, n. 85/2019, emessa in data 19 marzo 2019, non notificata.

6. – Resiste con controricorso la Procura generale della Corte dei Conti.

7. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

8. – Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le

quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. – Con l’unico motivo di ricorso il Dott. D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., nonchè del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 106 (codice di giustizia contabile), e la violazione delle norme in materia di giurisdizione (art. 111 Cost. e art. 207 cod. giust. cont., in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.) laddove il giudice di appello ha disatteso – illegittimamente, nella ricostruzione del ricorrente – l’istanza da lui formulata al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 106 cod. giust. cont., la sospensione del giudizio erariale in pendenza del procedimento penale intrapreso nei suoi confronti per gli stessi fatti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, non ancora concluso con sentenza passata in giudicato e dotato di carattere di pregiudizialità, potendo il suo esito essere idoneo a far stato nel giudizio penale.

9.1. – Sostiene il ricorrente che le previsioni di cui agli artt. 652 e 654 c.p.p., per le quali la sentenza penale fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa, determinino un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio penale e quello dinanzi alla Corte dei Conti, al verificarsi di due condizioni: a) la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra cause, nel senso che la causa pregiudicante ha ad oggetto un elemento (costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); b) la necessità di accertare siffatto elemento con efficacia di giudicato. Al verificarsi – come nella specie – dei due presupposti, la Corte dei Conti, nelle more della definizione del processo che si svolge dinanzi al giudice ordinario, subirebbe l’affievolimento del proprio potere giurisdizionale, per cui, pronunciandosi nel merito degli appelli proposti, anzichè, come avrebbe dovuto, sospendere il giudizio contabile, la Corte dei Conti avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione.

10. – Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti non è incondizionato, ma può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 207 codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. n. 174 del 2016), (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457).

10.1. – Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (da ultimo Cass. Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245, a proposito del mancato esercizio del potere di sospendere il giudizio da parte del giudice contabile; Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poichè la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

10.2. – E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perchè la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 207 codice di giustizia contabile.

Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085).

10.3. – Si è ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

11. – Nello specifico, ciò di cui il ricorrente si duole è che la Corte dei conti, per un verso, non abbia concesso la richiesta sospensione del processo, a norma dell’art. 106 del codice di giustizia contabile, e, per l’altro verso, abbia omesso di valutare le risultanze di sentenze penali di assoluzione in relazione agli stessi fatti per i quali il Dott. D. è stato condannato in sede contabile.

11.1. – Le doglianze articolate dal ricorrente non integrano l’eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Con il ricorso, piuttosto, si prospetta che il giudice contabile, con la decisione di non sospendere il giudizio di responsabilità erariale fino all’esito del procedimento penale, avrebbe commesso un error in procedendo, come tale non sindacabile dinanzi a questo giudice di legittimità perchè esulante dai ristretti limiti di controllo di questo giudice sull’operato dei giudici speciali, così come puntualizzati da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018.

11.2. – Al di là della formale autoqualificazione come motivi attinenti alla giurisdizione, le censure articolate si risolvono, tutte, nella denuncia di meri errores in procedendo o in iudicando compiuti dalla Corte dei Conti, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2021, n. 6473).

11.3. – Il mancato esercizio, da parte della Corte dei Conti, del potere di sospendere il processo, ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile, non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma piuttosto un errore in procedendo, come tale insindacabile dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2020, n. 19952). Sono pertanto condivisibili le conclusioni scritte del Pubblico Ministero presso questa Corte là dove osserva che la eventuale violazione delle regole in materia di sospensione del processo non rientra in un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (per invasione o sconfinamento o, al contrario, per arretramento) ovvero di difetto relativo di giurisdizione.

11.4. – Del pari, si risolve in un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione il non avere, la Corte dei Conti investita del giudizio di responsabilità per danno erariale, tenuto conto, nel deliberare sul merito dell’azione promossa dal pubblico ministero contabile, dell’intervenuta assoluzione in sede penale del Dott. D.. L’eventuale interferenza tra il giudizio penale e quello contabile pone, difatti, esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità erariale o di fondatezza della pretesa risarcitoria (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2017, n. 31107). La censura proposta, ancora una volta, non rientra in un motivo attinente alla giurisdizione, ma investe il modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

12. – Il ricorso è pertanto inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei Conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori.

13. – Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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