Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15572 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17516-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DARLINGTON INDUSTRY SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. del

LAZIO, depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate di Frosinone emetteva nei confronti della società Darlington Industry srl in liquidazione un avviso di recupero di credito di imposta concesso a norma della L. n. 388 del 2000, art. 8 di cui la società aveva usufruito per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003. In particolare l’avviso di recupero riteneva l’inapplicabilità della agevolazione all’investimento relativo alla realizzazione di un fabbricato utilizzato dall’impresa insistente su terreno concesso in comodato gratuito alla società, di proprietà personale di S.D. legale rappresentante della stessa società.

Contro l’avviso di recupero la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che lo accoglieva con sentenza del 10.10.2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che lo rigettava con sentenza del 12.5.2010. Il giudice di appello riteneva che i beni oggetto di agevolazione (magazzino di rimessaggio, uffici, area destinata ad attività di assemblaggio), pur realizzati su terreno di proprietà di terzi, “possono avere una propria autonomia funzionale ed essere utilizzati a prescindere dal bene al quale accedono”; riteneva l’acquisto di un terreno agricolo necessario per raggiungere la cubatura richiesta per ottenere l’autorizzazione per la realizzazione della costruzione oggetto di agevolazione.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui ha illogicamente ritenuto che il fabbricato costruito su terreno di proprietà di terzi possa essere utilizzato “a prescindere dal bene cui accede”; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto agevolabili le spese notarile relative all’acquisto di un terreno agricolo; 3) illogica motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento al medesimo punto della decisione afferente le spese notarili; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui ha omesso di esaminare il motivo di appello con cui l’Agenzia delle Entrate lamentava l’erroneo annullamento dell’avviso anche con riguardo al recupero della spesa relativa all’acquisto di due telefoni cellulari di cui alle fatture emesse dalla società Caschera, inclusi per l’intero importo nel calcolo dell’investimento anzichè nel limite del 50% del costo, trattandosi di beni ad uso promiscuo; violazione del medesimo art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha annullato integralmente l’atto di appello nonostante il ricorrente non avesse censurato il recupero relativo all’acquisto dei telefoni cellulari.

La società non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

1. Il primo motivo è fondato. In tema di agevolazione fiscale per gli investimenti in aree svantaggiate, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 questa Corte ha stabilito il principio che gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa, che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato, possono ugualmente beneficiare della agevolazione alla condizione che si tratti di opere che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità, che al termine di periodo di locazione o di comodato possono essere rimosse dall’utilizzatore e possono avere una possibilità di impiego a prescindere dal bene a cui accedono, e siano iscritte in bilancio tra le “Immobilizzazioni materiali” (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, oggi art. 102); viceversa, qualora si tratti di spese incrementative di beni di proprietà di terzi, utilizzabili dall’impresa a titolo di locazione o comodato, che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non possono avere una autonomia funzionale, essi devono essere iscritti nel bilancio tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3 (vigente ratione temporis) e non sono agevolabili trattandosi di costi e non di beni (Sez. 5, Sentenza n. 28535 del 20/12/2013, Rv. 629333).

La sentenza impugnata è affetta dal vizio logico denunciato (sotto specie di motivazione contraddittoria) laddove afferma che la realizzazione/ampiamento di un fabbricato adibito a magazzino ed uffici, insistente su terreno di proprietà di terzi (il legale rappresentante della società), costituisce investimento agevolabile perchè si tratta di beni “dotati di autonomia funzionale e che possono essere utilizzati a prescindere dal bene cui accedono”, essendo autoevidente il contrario, ossia che il fabbricato adibito ad uffici e magazzino non può essere utilizzato a prescindere dalla disponibilità dell’area sulla quale sorge (ciò senza considerare la circostanza, pure allegata dall’Ufficio, secondo cui i beni in oggetto sono stati contabilizzati in bilancio tra le “Immobilizzazioni immateriali” alla voce “manutenzione e riparazione di beni di terzi”).

2. Il secondo ed il terzo motivo sono fondati. A norma della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 2 i nuovi investimenti agevolabili devono consistere nella acquisizione di beni strumentali all’esercizio della attività di impresa di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68 (ora artt. 102 e 103). L’acquisto da parte della società Darlington Industry s.r.l. di un semplice terreno agricolo, sul quale non insisteva alcun fabbricato, è oggettivamente estraneo alla nozione di nuovo investimento suscettibile di beneficiare della agevolazione fiscale. La motivazione addotta dal giudice di appello, secondo cui l’acquisto del terreno agricolo da parte della società “era necessario per raggiungere la cubatura richiesta per chiedere l’autorizzazione a costruire” (sul terreno ricevuto in comodato e di proprietà personale del legale rappresentante), evidenzia il vizio di motivazione denunciato poichè non dà contezza di come sia stato possibile, ai fini dell’ottenimento del permesso a costruire, sommare la cubatura rinveniente da terreni appartenenti a due soggetti diversi (società Darlington e S.D.).

4. Il quarto motivo è fondato sotto il profilo del vizio di ultrapetizione. La Commissione tributaria regionale ha confermato l’integrale annullamento dell’avviso di recupero del credito di imposta, anche nella parte in cui l’Ufficio recuperava il 50% delle spese per l’acquisto di due telefoni cellulari ad uso promiscuo, quindi agevolabili nel limite del 50% del costo, nonostante la società ricorrente non avesse, sul punto, censurato l’atto impositivo.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Le spese saranno regolate all’esisto del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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