Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15571 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14206-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STPS TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AMBROSIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato AMBROSIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società S.T.P.S. (Società Trasporti Pubblici Sondrio) spa presentava istanza di rimborso della maggiore Irap versata nell’anno di imposta 2004; assumeva che la base imponibile era stata determinata tenendo conto dell’intero importo ricevuto dalla Regione Lombardia a titolo di contributo per il trasporto pubblico, il quale, nella misura del 67,06% doveva ritenersi correlato a costi indeducibili (costo per il personale) non computabili ai fini della determinazione della base imponibile Irap. L’Agenzia delle Entrate di Sondrio emetteva provvedimento espresso di rigetto.

Contro il diniego di rimborso la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio che lo accoglieva con sentenza n. 151 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che lo rigettava con sentenza del 27.1.2011. Il giudice di appello osservava che la Regione Lombardia con nota del 25 maggio 2005 aveva istituito una specifica correlazione tra il contributo pubblico ed il costo del personale quale componente negativo non ammesso in deduzione ai fini Irap, con conseguente esclusione della quota di contributo correlata al costo del personale dalla base imponibile Irap a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3.

Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 e art. 11 bis della L. n. 265 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 degli artt. 4 e 13 e allegato 1 della L.R. della Lombardia 25 marzo 1995, n. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La disciplina del concorso nella determinazione della base imponibile Irap, dei contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, è stata definitivamente fissata della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3secondo cui i contributi in oggetto devono essere inclusi nella base imponibile Irap anche se essi sono esclusi dalla base imponibile delle imposte dirette (come stabilito dal D.L. n. 833 del 1986, art. 3 convertito nella L. 6 febbraio 1987, n. 18); a tale regola si fa eccezione, secondo il testuale disposto del citato art. 5, nella sola ipotesi in cui l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive sia espressamente prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 21749 del 14/10/2009, Rv. 610029; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4539 del 05/03/2015, Rv. 634981).

Nel caso in esame nessuna disposizione di legge regionale prevede l’esclusione dalla base imponibile Irap dei contributi pubblici erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale. In particolare la L.R. Lombardia n. 13 del 1995, artt. 13e 4 istituiscono una (ovvia) correlazione tra il costo standard (al quale è commisurato il contributo pubblico) ed il costo del personale, ma non prevedono affatto che il contributo pubblico così determinato debba essere escluso dalla base imponibile ai fini Irap. La comunicazione della Giunta regionale lombarda citata nella sentenza impugnata, qualunque ne sia il contenuto, è comunque irrilevante atteso che eventuali deroghe al principio della inclusione dei contributi pubblici nella base imponibile Irap devono necessariamente essere previste da norme di legge (in senso conforme, con riguardo ai contributi erogati dalla Regione Lombardia alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4539 del 05/03/2015, Rv. 634981).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Si compensano le spese dell’intero giudizio valutata la complessa evoluzione normativa intervenuta in materia.

PQM

Accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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