Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15571 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FRANCA BABY SRL con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del ricorso, dall’Avv. BOCCIA Michele, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Angelo Emo n. 106, presso lo studio

dell’Avv. Ciro Castaldo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/08/2007 della Commissione Tributaria di

Napoli – Sezione n. 08, in data 13/06/2007, depositata il 22 giugno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’AVV. M. Boccia per la ricorrente;

Presente il P.M., Dr. SORRENTINO Federico, che ha espresso adesione

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 22633/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 123-08-2007 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 08, il 13.06.2007 e DEPOSITATA il 22 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, ai fini IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 2003, censura l’impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè per omessa od insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal primo mezzo si ritiene possa essere esaminata e decisa in base al pacifico principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2003).

Nel caso, i Giudici di merito hanno esaminato la documentazione in atti e ritenuto che dalla stessa derivasse sia la certezza di acquisti senza fattura da parte della Franca Baby srl, sia pure che i maggiori ricavi risultavano determinati in modo analitico sulla base della documentazione rinvenuta presso la società verificata, sia, infine, che la contribuente aveva cercato solo in via teorica, di contestare, senza peraltro dare dimostrazione della regolarità dei rapporti intercorsi con la Plauso srl.

Il secondo motivo appare infondato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, rigettando il ricorso per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, la memoria 15.06.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed a diverso opinamento non inducendo le considerazioni svolte nella memoria depositata da ultimo, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato, che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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