Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15570 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11318-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SILVESTRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO PIZZUTELLI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2010 della COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PIZZUTELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.P.L., esercente la professione di dottore commercialista, presentava in data 5.4.2005 istanza di rimborso della somma di Euro 12.342,70 versata a titolo di Irap per gli anni di imposta dal 2001 al 2004, allegando l’insussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione.

Contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che lo rigettava con sentenza del 15.3.2007.

Il contribuente proponeva appello; l’Ufficio si costituiva proponendo appello incidentale nella parte in cui la sentenza aveva respinto le eccezioni relative alla erronea quantificazione delle somme chieste a rimborso dal contribuente, ed alla intervenuta decadenza del diritto al rimborso per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002 a seguito della adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7. La Commissione tributaria regionale, sez. distaccata di Latina, con sentenza del 12.3.2010 accoglieva l’appello del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale; 2) violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora la sentenza impugnata sia interpretata quale rigetto implicito della eccezione di inammissibilità del rimborso Irap per intervenuto condono; 3) insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla ritenuta mancanza di elementi indicativi della esistenza di un apparato organizzativo in grado di fornire un quid pluris all’attività del professionista.

Il contribuente resiste con controricorso; chiede di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, ovvero infondato. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ammissibile sotto il profilo della autosufficienza, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

1. Il primo motivo è fondato con riguardo ad entrambi i denunciati profili di omessa pronuncia. La Commissione tributaria regionale, pur dando atto della esistenza dell’appello incidentale dell’Ufficio, che censurava la sentenza del giudice di primo grado sotto plurimi profili, omette completamente di pronunciarsi in merito. In particolare la Commissione tributaria regionale omette di esaminare l’eccezione dell’Ufficio circa la inammissibilità della istanza di rimborso con riguardo alle annualità per le quali il contribuente aveva aderito alla definizione automatica per gli anni pregressi (2000, 2001 e 2002), ai sensi della L. n. 282 del 2002, art. 7, comma 13. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio che la presentazione dell’istanza di condono fiscale preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto impositivo, giacchè il condono determina la formazione di un titolo giuridico nuovo non più modificabile da parte dell’ente impositore a norma della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 12 e non più ritrattabile da parte del contribuente, sia con riferimento alla spettanza di deduzioni che alla ipotizzata “applicabilità di esclusioni” dell’imposta, secondo l’espressa previsione contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 13 (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 4566 del 06/03/2015, Rv. 634659 con specifico riferimento alla definizione automatica dell’Irap della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 7; Sez. 5, Sentenza n. 4566 del 06/03/2015, Rv. 634659 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1.967 del 10/02/2012, Rv. 621.686, con riferimento al caso analogo previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9).

La Commissione tributaria regionale ha inoltre omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale relativo ai dedotti errori di calcolo compiuti dal contribuente nella quantificazione delle somme versate a titolo di Irap e richieste a rimborso.

2.11 secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

3.11 terzo motivo è fondato. Con riferimento agli anni di imposta 2003 e 2004, per i quali non opera la preclusione costituita dalla intervenuta adesione al condono, la sentenza impugnata è affetta dal vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una autonoma organizzazione senza vagliare gli elementi di fatto indicato nell’appello incidentale, tra i quali la corresponsione di compensi a plurimi professionisti, valutabile quale circostanza sintomatica della sussistenza di una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile in ragione dell’impiego non occasionale di prestazioni lavorative altrui (Sez. U, Sentenza n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231).

La sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che, con riguardo all’accoglimento del primo motivo di ricorso, si atterrà al principio di diritto affermato. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Romna, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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