Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15570 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24303/2015 proposto da:

S.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LILIA LUCIA PETRACHI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico a

livello generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOREDANA DI SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1719/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.M.L., in qualità di erede di P.G., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce che confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta dal de cuius per ottenere la rendita per il riconoscimento della natura professionale della malattia (tumore alla prostata) asseritamente contratta nell’esercizio a causa dell’attività lavorativa svolta.

2. La Corte territoriale recepiva la valutazione del consulente tecnico nominato in secondo grado che, a fronte della mancanza di sufficienti elementi per individuare nel lavoro svolto dal P. una possibile fonte di contaminazione con prodotti cancerogeni per la prostata, aveva ritenuto che la neoplasia potesse essere attribuita ad un fattore di natura extralavorativa quale l’esposizione alle radiazioni non ionizzanti cui il P. era stato esposto come terapia del cancro del retto.

3. A fondamento del ricorso, la S. deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove ha ignorato circostanze fattuali dalle quali emergerebbe l’esposizione nel corso dell’attività lavorativa da parte del de cuius a fattori professionali costituenti possibile causa del carcinoma prostatico, quali in particolare l’esposizione ad amianto, a resine, a cloruro di vinile, in settori aziendali chiusi proprio per l’alta incidenza di tumori. Come secondo motivo, lamenta violazione del D.Lgs. n. 1124 del 1965 e delle disposizioni dettate dall’Inail con la circolare numero 81 del 2000 e lamenta che non sia stata riconosciuta rilevante per la malattia professionale la pericolosità degli ambienti lavorativi frequentati, in contrasto con i rilievi svolti dal consulente di parte.

4. L’Inail ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. i due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto entrambi attingono l’esclusione del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia, sono inammissibili.

Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plirimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378).

1.1. Il giudice di merito ha nel caso condiviso l’accertamento peritale, ripercorrendone sul piano medico-legale tutti i passaggi, e tenendo conto anche dei rilievi critici mossi alla c.t.u. dal consulente di parte, cui riferisce che il consulente d’ufficio aveva adeguatamente risposto precisando di avere preso in considerazione tutte le sostanze con cui P. era venuto in contatto in sede lavorativa, compresi PVC, benzene ed amianto e, quanto ai campi elettrici, evidenziando che non esisteva alcuna prova scientifica di una loro associazione con una maggiore incidenza di neoplasia della prostata.

2. Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma, con riferimento a circostanze già esplicitamente valutate e confutate sul piano medico-legale dal giudice di merito, sono formulate osservazioni che risultano configurare un mero dissenso diagnostico.

3. Il richiamo ivi operato alla scienza medica – già valorizzata dal c.t.p. – non consente peraltro di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica che l’attività lavorativa abbia contribuito all’insorgenza della malattia, in luogo di quella della ragionevole probabilità scientifica (necessaria per l’accertamento dell’eziologia professionale della patologia contratta, v. Cass. 19/01/2011 n. 1135), che varrebbe ad escludere che il fattore extralavorativo individuato dal c.t.u., avesse costituito causa da sola sufficiente determinare l’evento.

4. Osta infine alla valutazione della sussistenza di un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel senso reso esplicito dal Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054) il fatto che le concrete caratteristiche morbigene dell’attività lavorativa svolta siano descritte in ricorso in modo del tutto generico, senza precisi elementi circostanziali corredati dai riscontri probatori acquisiti nel giudizio di merito, sicchè non può ritenersi che siano stati trascurati fatti che valgano ad attribuire alla concreta situazione lavorativa una valenza morbigena ulteriore e più significativa di quella ad essa attribuita dalla Corte di merito (ed ancor prima dal c.t.u.).

5. Il ricorso risulta quindi inammissibile.

6. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c., che richiede la rituale dichiarazione di essere titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3 e art. 77 (la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso riferisce infatti solo che il reddito è inferiore al triplo di Euro 10.628,16).

7. Sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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