Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15570 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 21/07/2020), n.15570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8012/2019 r.g. proposto da:

O.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Rosaria

Tassinari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Forlì,

al viale G. Matteotti n. 115;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata in

data 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 07/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.F., nativo della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7.1.2019, reiettiva del gravame da lui proposto avverso l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. e ss., resa dal tribunale di quella stessa città, che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In particolare, quella corte: i) ha ribadito la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente protezione già espressa dal tribunale; ii) ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in ragione della stessa prospettazione dello straniero; iii) ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di cui al predetto art. 14, lett. c) citato D.Lgs., indicando le fonti del proprio convincimento; iv) ha denegato l’invocata protezione umanitaria per insussistenza di profili di vulnerabilità oggettiva ed assoluta carenza di allegazione di quelli di vulnerabilità soggettiva, altresì rimarcando che “tenuto conto della valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, non è possibile effettuare una valutazione comparativa della sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al Paese di origine”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte di appello di Bologna applicato, nella specie, il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle SU con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si assume che il racconto dei fatti reso dall’odierno ricorrente doveva considerarsi lineare e privo di contraddizioni, rappresentando una realtà del tutto verosimile e supportata dalle fonti internazionali di studio sulle successioni al trono in (OMISSIS).

1.1. Tale doglianza è inammissibile.

1.2. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, da Cass. n. 9518 del 2020; Cass. n. 6936 del 2020), in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto, ma anche a fornirne la prova, a meno che ciò risulti impossibile. Pertanto, solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo può trovare deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare; sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass. 15794 del 2019, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9518 del 2020).

1.2.1. Il giudizio di affidabilità del dichiarante è, dunque, il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolto alla luce dei parametri specifici indicati nell’art. 3 D.Lgs. citato, nonchè dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese (cfr. Cass. n. 20580 del 2019). In particolare, la norma suddetta impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non solo ad un controllo di coerenza – intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche ad una verifica di plausibilità (con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni) della vicenda narrata a fondamento della domanda (cfr. Cass. 21142 del 2019, nonchè, in motivazione, la più recente Cass. n. 9518 del 2020), stabilendo tra l’altro che, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: (…) c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; (…) e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

1.2.2. Nel caso in esame, la corte territoriale ha effettuato una valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente sulla base di una serie di rilievi puntualmente illustrati, con dovizia di particolari (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); nè il ricorrente indica, puntualmente, come il giudice a quo si sarebbe discostato dai criteri legali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

1.3. Orbene, per giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione di attendibilità del racconto del richiedente è sindacabile, in sede di legittimità, solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, dunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile – ipotesi, queste, insussistenti nel caso di specie – restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente medesimo (cfr., ex multis, Cass. 21142 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018. Più recentemente, si vedano, nello stesso senso, Cass. n. 9518 del 2020; Cass. n. 5114 del 2020).

1.3.1. Nessuna censura specifica, oltre che coerente con gli oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, è stata oggi proposta, sul punto, dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La doglianza, infatti, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale ed al successivo suo apprezzamento come effettuati dalla corte distrettuale (e dal giudice di prime cure) circa le ivi ritenute ragioni di inattendibilità del richiedente protezione, cui quest’ultimo intenderebbe opporre, inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione. Un siffatto modus procedendi, però, dimentica che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., ex multis, Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018).

2. Il secondo motivo di ricorso prospetta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere la Corte d’Appello di Bologna verificato la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata esistente nel Paese di origine così come definita nella sentenza della Corte di Giustizia C465/07 meglio conosciuta come Elgafaj, e difetto di motivazione per non avere minimamente analizzato la situazione socio politica della (OMISSIS)”. Esso è infondato.

2.1. Invero, è qui sufficiente rimarcare che: i) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018); ii) al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr. Cass. n. 11312 del 2019); iii) nel caso di specie, la corte bolognese ha negato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili ed aggiornate, oltre che puntualmente citate in motivazione (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata) come richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 11312 del 2019), che la specifica zona di provenienza dell’immigrato ((OMISSIS), (OMISSIS)) sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

2.2. Al riguardo si rammenta che, per consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 9518 del 2020, in motivazione; Cass. n. 8908 del 2019; Cass. n. 284 del 2019; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 32064 del 2018), il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (artt. 9 e 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) ed in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte giust., 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, punti 33-35 e 43; 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30). La stessa Corte di giustizia (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36) ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex se una minaccia individuale definibile come “danno grave” (cfr. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE).

2.2.1. Deve quindi concludersi che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state escluse dalla corte territoriale sulla base di una valutazione sindacabile in questa sede solo per vizio motivazionale. Nella specie, però, la corrispondente censura del ricorrente è affatto generica, nè rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro i precisi limiti già precedentemente descritti, qui non osservati, poichè sarebbe stato onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, nonchè, ex plurimis, Cass. n. 27415 del 2018). Essa si risolve nella esposizione astratta di principi giuridici ed orientamenti giurisprudenziali in materia, nonchè in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’Appello di Bologna esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da Paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità, e, pertanto, per palese difetto di motivazione”.

3.1. La censura (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459 – 29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) è inammissibile perchè generica e difforme dai nuovi parametri del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

3.2. E’ noto che, per il conseguimento della cd. protezione umanitaria, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (cfr. Cass. n. 23778 del 2019 e, successivamente, Cass. n. 1040 del 2020 e Cass. n. 9518 del 2020). Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente confermato (in linea con Cass. n. 4455 del 2018) come “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, precisando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (cfr. Cass., SU, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf., Cass. n. 630 del 2020 e Cass. n. 9518 del 2020). Ai fini di una simile verifica – effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi – risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (cfr. Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 8908 del 2019; Cass. n. 17169 del 2019).

3.3. Nel caso di specie, detto onere non è stato compiutamente assolto (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata, dove si dà atto, tra l’altro, della mancata allegazione di profili di vulnerabilità soggettiva), sicchè il motivo mira sostanzialmente ad una diversa valutazione dei presupposti concreti della tutela invocata, che, tuttavia, risolvendosi in una richiesta di rivisitazione del merito, è inammissibile in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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