Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1557 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12316-2005 proposto da:

L.R. C.F. (OMISSIS), Z.V. C.F.

(OMISSIS), L.G. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato D’AMICO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

C.L., Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Z.V., L. R. e L.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Biella C.L. e Z.G. per sentir pronunciare sentenza costitutiva degli effetti del contratto di vendita di un immobile che gli attori e la convenuta Z. G., comproprietari, avevano promesso in vendita a C.L. con preliminare del 30.11.1995, deducendo che Z.G. si rifiutava di recarsi dal notaio e la C., pur godendo del possesso dal 30.11.1995, non aveva ancora versato il residuo di L. 140.000.000.

Le convenute contestavano gli assunti avversari e parte attrice modificava le conclusioni chiedendo la risoluzione per inadempimento ed ottenendo il sequestro giudiziario.

Esperita ctu, gli attori proponevano querela di falso, autorizzata dal Giudice, su tre documenti prodotti dalla C. per attestare l’avvenuto pagamento. Rigettate le istanze istruttorie non rinunciate, revocato il sequestro, con sentenza 15.7.2002 il Tribunale riteneva non provata la falsità dei documenti, rigettava la querela di falso e le domande di risoluzione del preliminare, restituzione e risarcimento dei danni.

Proponevano appello gli attori, resistevano la C. e Z. V., eccependo l’inesistenza o la nullità degli atti di appello che venivano riproposti successivamente.

Riunite le cause e proposta nuova querela di falso sugli stessi documenti già precedentemente contestati, con sentenza n. 12/2005 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibili gli appelli con condanna alle spese, osservando che il primo era stato notificato alla C. presso il domiciliatario della Z. ed a quest’ultima presso quello della C. ed il secondo era stato posto in notifica il 26.3.2003 oltre il termine di trenta giorni.

La pronunzia di inammissibilità travolgeva la querela di falso.

Ricorrono gli originari attori con tre motivi, non svolgono difese le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 156, 160 e 330 c.p.c. perchè l’art. 160 c.p.c., nel contemplare la nullità, fa salve le ipotesi in cui l’atto raggiunge lo scopo e lo stesso fu notificato presso un luogo non privo di astratto collegamento con il destinatario giacchè colui che lo ricevette era in effetti colui che avrebbe dovuto riceverlo sia pure con la precisazione che lo riceveva per conto di una parte e non dell’altra.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 350 e 162 c.p.c. perchè la notifica irregolare deve essere rinnovata e ciò avrebbe dovuto disporre la Corte territoriale. L’eventuale nullità era stata sanata dalla costituzione.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 339 e 342 c.p.c perchè la Corte di appello aveva l’obbligo di pronunciare nel merito, stante l’ammissibilità dell’appello.

Osserva questa Corte Suprema:

Le censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione essendo riferibili solo alla prima impugnazione senza porsi, tuttavia, il problema della preclusione a svolgere argomenti in ordine alla stessa, attesa la proposizione di una seconda impugnazione.

La sentenza impugnata deduce che il primo appello fu notificato alle due appellate presso un domicilio con il quale non avevano alcun collegamento: a C.L. presso l’avv. Solivo domiciliatario di Z.V. ed a quest’ultima presso l’avv. Bello, domiciliatario della Z..

E’ configurabile solo in astratto il problema se trattasi di mero errore materiale facilmente riconoscibile, sanato con la costituzione delle parti (che, in subordine, hanno chiesto anche il rigetto nel merito), o di inesistenza in assenza di alcun collegamento funzionale, posto che la giurisprudenza di questa Corte Suprema sul punto è nel senso della inesistenza (Cass. n. 9257/1997).

Così circoscritta la questione, il secondo motivo fa riferimento all’obbligo di rinnovare la notifica che non si pone proprio perchè la parte aveva autonomamente proposto una seconda impugnazione, dichiarata fuori termine.

E’, invece, da verificare se la seconda impugnazione automaticamente comporti rinunzia alla prima.

Quest’ultimo quesito diventa prevalente anche rispetto a quello relativo alla inesistenza o nullità del primo atto ed al riconoscimento o meno di un collegamento col luogo dove la prima notifica fu realizzata, posto che l’attività posta in essere denota un comportamento concludente nel senso della rinunzia alla prima impugnazione, che poteva, invece, eventualmente essere coltivata con una richiesta di rinnovazione, ove tale ipotesi fosse stata ritenuta sussistente.

Ma, come dedotto, a prescindere dalla inesistenza della prima impugnazione, è stata scelta la strada della seconda impugnazione, dichiarata inammissibile perchè fuori termine, sulla quale nessuna censura viene rivolta.

E’ il caso di aggiungere che questa Corte Suprema (Cass. 17 febbraio 1997 n. 1441, Cass. 2 dicembre 1998 n. 12238, Cass. 10 febbraio 1999 n. 1126), sia pure in relazione al giudizio di legittimità, ha previsto la possibilità di una seconda impugnazione nel termine breve decorrente dalla notificazione della prima, in sostituzione e non ad integrazione di essa.

Il terzo motivo presuppone l’ammissibilità delle impugnazioni, che non sussiste.

Ne deriva il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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