Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1557 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1457
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27131-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 885/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 12/05/2015,
depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 12 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. distaccata di loggia, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 120/6/12 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso di G.G. contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008. La CTR in particolare rilevava che la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente il 22 settembre 2011 allo scopo della rettifica in diminuzione del proprio debito d’imposta per detta annualità doveva considerarsi a tale fine tempestiva e perciò idonea a paralizzare la pretesa fiscale azionata con l’atto esattivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è costituito.
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 ed 8 bis, in particolare asserendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver affermato la tempestività/validità/efficacia della dichiarazione integrativa del contribuente.
La censura si palesa infondata.
Va infatti ribadito il principio che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la PA. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206). Nel caso di specie si deve in particolare tenere conto e fare applicazione della statuizione di “chiusura” di tale recente arresto nomofilattico e quindi considerare che, comunque, il contribuente ha fatto valere la minore entità del debito fiscale nella sede processuale, non essendone contestata dall’Ente impositore la fondatezza, bensì soltanto la modalità di esercizio, sotto il profilo formale/procedurale della tempestività della dichiarazione integrativa.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017