Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1557 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.I., cittadino del Senegal nato l'(OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di cassazione rappresentato e difeso dell’Avv. Andrea Cannata,

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 7189/2020 del Tribunale di Napoli emesso

il 14 ottobre 2020 nel procedimento n. R.G. 25373/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, F.I., cittadino del Senegal nato a (OMISSIS) l'(OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese in quanto a causa di un litigio familiare, sorto a seguito del tentativo di difendere la madre dall’aggressione del compagno, veniva allontanato e minacciato di morte per mezzo di un rituale, nel caso avesse fatto rientro a casa; riportava, inoltre, di non esser mai stato accettato dalla famiglia in quanto nato da una violenza sessuale subita dalla madre.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto narrato dal ricorrente plausibile, tenuto conto delle circostanze individuali del ricorrente, in particolare della giovane età e del livello di istruzione, ma che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, trattandosi di una vicenda familiare e considerata anche la situazione generale del Senegal, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza. Il Tribunale non ha ritenuto, altresì, integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di profili di vulnerabilità, nonché di elementi significativi di un percorso di integrazione.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione F.I., svolgendo tre motivi.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”; “2. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; “3. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5”.

1. Con il primo motivo si contesta la valutazione di credibilità, per non aver il Tribunale considerato le condizioni del Paese di origine nel valutare la vicenda narrata.

2. Nel secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa considerazione delle condizioni del Paese di origine nello svolgimento del giudizio comparativo ai fini della protezione umanitaria. In particolare, si evidenzia come il Tribunale abbia omesso di valutare i diritti fondamentali che rischiano di essere compromessi con il rimpatrio, quali ad esempio il diritto alla salute e il diritto all’alimentazione, alla luce delle condizioni sociali economiche e sanitarie del Paese.

3. Con il terzo motivo si contesta l’erronea valutazione delle condizioni del Senegal, e in particolare di Casamance, area di provenienza del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Già il primo motivo è manifestamente infondato, posto che le doglianze proposte dal ricorrente, quanto alla valutazione di non credibilità del racconto, sembrano trascurare del tutto la diversa affermazione, contenuta nel decreto impugnato, della ritenuta credibilità del narrato del richiedente asilo, così risultando le censure proposte diametralmente decentrate rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda, come si ripete, su una valutazione di plausibilità della vicenda personale del ricorrente.

2. Il secondo motivo è invece inammissibile, in ragione della sua evidente genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza, posto che gli elementi di valutazione – di cui si lamenta l’omessa considerazione da parte del giudicante, ai fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione umanitaria -, e cioè il diritto alla salute e all’alimentazione, non risultano essere stati dedotti nel giudizio di merito come argomenti posti a sostegno della predetta domanda né emerge, dalla lettura del ricorso, la loro deduzione negli scritti difensionali del richiedente asilo.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile perché volto a sollecitare il giudice di legittimità ad una nuova edizione del giudizio di merito in ordine alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti la richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, a fronte di una motivazione che, sulla base della consultazione di aggiornate fonti di conoscenza internazionale (“Country Reports on Human Rights Pratictices: Senegal del 2019, ultimo accesso 26 giugno 2020), ha escluso l’esistenza di un conflitto armato generalizzato, come definito dalla giurisprudenza Eurounitaria (CGUE 17.2.2009, Elgafaji), nella regione di provenienza del richiedente, la (OMISSIS).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA